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Data Titolo Sezione Autore
25/10/2016 Con il DL 193/2016 modificata l’estrazione di beni dal deposito IVA destinati in Italia S.M.Perego
21/10/2016 Per il trasferimento di beni a sé stessi in altro Stato Ue non rileva la partita IVA S.M.Perego
24/10/2016 Le piattaforme petrolifere sono classificate nella categoria catastale “D” S.M.Perego
24/10/2016 Dal 1.1.2017 la fattura elettronica passa dall’Agenzia delle Entrate S.M.Perego
24/10/2016 Entro il 14.12.2016 si può ravvedere il 770/2016 omesso S.M.Perego
24/10/2016 INPS - Assegno di natalità, dichiarazione sostitutiva unica (DSU) S.M.Perego
25/10/2016 L’INPS esclude il contributo addizionale sui licenziamenti se esiste continuità occupazionale S.M.Perego
25/10/2016 Nonostante la soppressione di Equitalia si continueranno a pagare gli aggi di riscossione S.M.Perego
25/10/2016 Dall’Agenzia delle Entrate altre 60 mila lettere per omesse/infedeli dichiarazioni dei canoni di locazione S.M.Perego
21/10/2016 Nessuna incostituzionalità sull’operato del Giudice tributario S.M.Perego

Records 2011 to 2020 of 2397
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Titolo: Nessuna sospensione per l’applicazione degli ISA ai fini della verifica dell’effettiva affidabilità   Data : 01/08/2019
 Nessuna sospensione per l’applicazione degli ISA ai fini della verifica dell’effettiva affidabilità
In risposta ad un'interrogazione parlamentare, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, ha escluso un'applicazione depotenziata degli ISA per il periodo d'imposta 2018 (modello REDDITI 2019), in quanto ciò determinerebbe un indesiderabile effetto di penalizzazione proprio per i contribuenti più virtuosi e un altrettanto non desiderabile effetto premiante per i soggetti con minore affidabilità fiscale.
Infatti, i primi "si vedrebbero privati della possibilità di accedere ai rilevanti benefici premiali previsti dalla norma istitutiva" degli ISA, mentre i secondi "non sarebbero adeguatamente individuati ai fini dell'analisi del rischio di evasione fiscale, rispetto alla quale gli ISA costituiscono un efficace strumento, utile a definire specifiche strategie di controllo".
Occorre considerare che tutte le osservazioni avanzate dalle categorie interessate ai fini dell’effettiva analisi dei risultati degli ISA, in merito ai calcoli predisposti da SOSE e SOGEI, non sono state prese in considerazione e pertanto gli stessi ISA non possono essere considerati veritieri ma necessitano, obbligatoriamente, di una fase di rodaggio al fine di favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili, stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti esercenti attività di impresa, arti o professioni e rafforzare la collaborazione tra questi e l’Agenzia delle Entrate.
Fonte: Risposte Min. Economia e Finanze 31.7.2019 (Question time) - Il Quotidiano del Commercialista del 1.8.2019 - "Il Governo chiude all’applicazione facoltativa degli ISA" – Gallo - Il Sole - 24 Ore del 1.8.2019, p. 22 - "Isa, Tria non concede lo stop Commercialisti: via l’obbligo" - Mobili – Parente

Sezione:   Autore : S.M.Perego