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Data Titolo Sezione Autore
13/10/2016 La dichiarazione infedele si sana con il versamento di €. 27,78 entro 90 giorni S.M.Perego
13/10/2016 Non rileva l’utilizzo di beni strumentali costosi per l’esclusione da IRAP S.M.Perego
14/10/2016 Dubbi sul “ne bis in idem” tra sanzione penale e amministrativa S.M.Perego
14/10/2016 Al via le istanze sulla classificazione tariffaria delle merci - Decisioni ITV e IVO S.M.Perego
14/10/2016 L’omesso versamento IVA periodico passa per il ravvedimento operoso S.M.Perego
14/10/2016 La cessione d'azienda con riserva della proprietà può comportare plusvalenze e/o minusvalenze S.M.Perego
17/10/2016 Il contributo integrativo escluso dagli oneri deducibili S.M.Perego
08/11/2016 Quali problemi quando il rogito non riporta la rideterminazione del costo fiscale dei terreni S.M.Perego
17/10/2016 Ravvedimento operoso - Le sanzioni e gli interessi devo essere calcolati sino alla data del loro pagamento S.M.Perego
12/10/2016 Le operazioni quadrangolari escluse da IVA alla prima cessione interna S.M.Perego

Records 1921 to 1930 of 2397
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Titolo: Alcuni chiarimenti sull’applicazione degli ISA - Indici sintetici di affidabilità fiscale   Data : 02/08/2019
 Alcuni chiarimenti sull’applicazione degli ISA - Indici sintetici di affidabilità fiscale
Durante l'evento del 24.7.2019, organizzato in collaborazione con Rete Impresa Italia, sono stati resi alcuni chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate e dalla SOSE in merito all'applicazione degli ISA. Tra i più rilevanti, si segnalano i seguenti:
- in relazione ai bassi punteggi di affidabilità che frequentemente si riscontrano nelle imprese in contabilità semplificata, la SOSE ha affermato che, per poter verificare se gli ISA non valutano correttamente tali realtà, occorre attendere i dati reali dei modelli ISA di quest'anno, per cui eventuali particolarità possono solo essere segnalate nel campo annotazioni;
- i benefici del regime premiale possono essere disconosciuti laddove il raggiungimento di un certo livello di affidabilità sia l'effetto della dichiarazione nei modelli ISA di dati incompleti o inesatti (ad esempio, se, a seguito di controlli, l'originario punteggio di 8 viene ridotto a 7,5, potrebbero essere disconosciute tutte le compensazioni effettuate con il credito "coperto" dal beneficio dell'esonero dal visto di conformità di cui al regime premiale, con la conseguenza che i versamenti compensati risulterebbero omessi);
- in caso di operazioni straordinarie, gli ISA non trovano applicazione nella misura in cui l'operazione comporti l'inizio o la fine dell'attività per il soggetto coinvolto (così di nessuna esclusione può beneficiare il dante causa che prosegua nell'attività d'impresa perché il conferimento ha riguardano solo un ramo d'azienda).
Secondo la SOSE e L'AdE assumono, quindi, particolare importanza le annotazioni poste all'interno degli ISAal fine di poter valutare correttamente la posizione del contribuente.
Fonte: Il Sole - 24 Ore del 2.8.2019, p. 22 - "Niente pagelle fiscali se l’attività prosegue dopo il conferimento" - Pegorin – Ranocchi

Sezione:   Autore : S.M.Perego