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Data Titolo Sezione Autore
29/06/2015 La rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni scade il 30 giugno 2015 S.M.Perego
29/06/2015 Sul Reverse charge è intervenuta Confindustria con nota del 22.6.2015 S.M.Perego
06/07/2015 Rent to buy - Inadempimento dell'inquilino e liberazione dell'immobile S.M.Perego
16/07/2015 La Certificazione della prestazione energetica degli edifici (APE) si rinnova nuovamente dal 1.10.2015 S.M.Perego
16/07/2015 Il ravvedimento operoso del quadro RW S.M.Perego
16/07/2015 Scade oggi il termine di versamento delle imposte e dei contributi risultanti dai modelli UNICO 2015 e IRAP 2015 S.M.Perego
16/07/2015 La Cassazione interviene sull’omesso Reverse Charge conseguente a un acquisto intracomunitario S.M.Perego
16/07/2015 La cessione di energia elettrica al GSE spa soggetta alla fattura elettronica dal 20.7.2015 S.M.Perego
16/07/2015 Massofisioterapisti con detraibilità ai fini IRPEF limitata S.M.Perego
16/07/2015 Scade il 31.7.2015 la presentazione del mod. 770 e l’invio telematico delle certificazioni uniche nonostante alcuni dubbi sulla compilazione. S.M.Perego

Records 601 to 610 of 2397
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Titolo: Alcuni chiarimenti sull’applicazione degli ISA - Indici sintetici di affidabilità fiscale   Data : 02/08/2019
 Alcuni chiarimenti sull’applicazione degli ISA - Indici sintetici di affidabilità fiscale
Durante l'evento del 24.7.2019, organizzato in collaborazione con Rete Impresa Italia, sono stati resi alcuni chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate e dalla SOSE in merito all'applicazione degli ISA. Tra i più rilevanti, si segnalano i seguenti:
- in relazione ai bassi punteggi di affidabilità che frequentemente si riscontrano nelle imprese in contabilità semplificata, la SOSE ha affermato che, per poter verificare se gli ISA non valutano correttamente tali realtà, occorre attendere i dati reali dei modelli ISA di quest'anno, per cui eventuali particolarità possono solo essere segnalate nel campo annotazioni;
- i benefici del regime premiale possono essere disconosciuti laddove il raggiungimento di un certo livello di affidabilità sia l'effetto della dichiarazione nei modelli ISA di dati incompleti o inesatti (ad esempio, se, a seguito di controlli, l'originario punteggio di 8 viene ridotto a 7,5, potrebbero essere disconosciute tutte le compensazioni effettuate con il credito "coperto" dal beneficio dell'esonero dal visto di conformità di cui al regime premiale, con la conseguenza che i versamenti compensati risulterebbero omessi);
- in caso di operazioni straordinarie, gli ISA non trovano applicazione nella misura in cui l'operazione comporti l'inizio o la fine dell'attività per il soggetto coinvolto (così di nessuna esclusione può beneficiare il dante causa che prosegua nell'attività d'impresa perché il conferimento ha riguardano solo un ramo d'azienda).
Secondo la SOSE e L'AdE assumono, quindi, particolare importanza le annotazioni poste all'interno degli ISAal fine di poter valutare correttamente la posizione del contribuente.
Fonte: Il Sole - 24 Ore del 2.8.2019, p. 22 - "Niente pagelle fiscali se l’attività prosegue dopo il conferimento" - Pegorin – Ranocchi

Sezione:   Autore : S.M.Perego