Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
01/02/2016 Innalzato il limite di utilizzo dei contanti ma non per tutti S.M.Perego
08/02/2016 I principali adempimenti per i nuovi forfetari S.M.Perego
01/02/2016 Nella CU anche il codice fiscale del coniuge non a carico S.M.Perego
09/02/2016 Sanzioni ridotte per l’imposta di Registro nel corso di accertamento sulla voluntary disclosure S.M.Perego
09/02/2016 Il fabbricato rurale deve essere sempre pertinenziale S.M.Perego
09/02/2016 I forfetari non applicano le ritenute d’acconto ma compilano il quadro RS in Unico S.M.Perego
09/02/2016 Aumentate le percentuali di compensazione per gli agricoltori S.M.Perego
09/02/2016 Quando il visto di conformità nella dichiarazione IVA S.M.Perego
10/02/2016 Gli Studi di settore si avviano ad un processo di semplificazione S.M.Perego
10/02/2016 Possibilità di cumulo per il professionista che trasmette tardivamente le dichiarazioni S.M.Perego

Records 771 to 780 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Alcuni chiarimenti sull’applicazione degli ISA - Indici sintetici di affidabilità fiscale   Data : 02/08/2019
 Alcuni chiarimenti sull’applicazione degli ISA - Indici sintetici di affidabilità fiscale
Durante l'evento del 24.7.2019, organizzato in collaborazione con Rete Impresa Italia, sono stati resi alcuni chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate e dalla SOSE in merito all'applicazione degli ISA. Tra i più rilevanti, si segnalano i seguenti:
- in relazione ai bassi punteggi di affidabilità che frequentemente si riscontrano nelle imprese in contabilità semplificata, la SOSE ha affermato che, per poter verificare se gli ISA non valutano correttamente tali realtà, occorre attendere i dati reali dei modelli ISA di quest'anno, per cui eventuali particolarità possono solo essere segnalate nel campo annotazioni;
- i benefici del regime premiale possono essere disconosciuti laddove il raggiungimento di un certo livello di affidabilità sia l'effetto della dichiarazione nei modelli ISA di dati incompleti o inesatti (ad esempio, se, a seguito di controlli, l'originario punteggio di 8 viene ridotto a 7,5, potrebbero essere disconosciute tutte le compensazioni effettuate con il credito "coperto" dal beneficio dell'esonero dal visto di conformità di cui al regime premiale, con la conseguenza che i versamenti compensati risulterebbero omessi);
- in caso di operazioni straordinarie, gli ISA non trovano applicazione nella misura in cui l'operazione comporti l'inizio o la fine dell'attività per il soggetto coinvolto (così di nessuna esclusione può beneficiare il dante causa che prosegua nell'attività d'impresa perché il conferimento ha riguardano solo un ramo d'azienda).
Secondo la SOSE e L'AdE assumono, quindi, particolare importanza le annotazioni poste all'interno degli ISAal fine di poter valutare correttamente la posizione del contribuente.
Fonte: Il Sole - 24 Ore del 2.8.2019, p. 22 - "Niente pagelle fiscali se l’attività prosegue dopo il conferimento" - Pegorin – Ranocchi

Sezione:   Autore : S.M.Perego