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04/11/2015 L’assegnazione dei beni ai soci passa tramite la costituzione di una società semplice S.M.Perego
05/11/2015 La notifica di Equitalia solo con agente notificatore S.M.Perego
04/11/2015 In vista novità per la professione forense S.M.Perego
04/11/2015 Maternità e congedi parentali – Messaggio INPS S.M.Perego
04/11/2015 L’INPS interviene sull’esonero dei versamenti contributivi S.M.Perego
04/11/2015 I notai consigliano la vendita all’asta anche tra privati S.M.Perego
30/10/2015 ISEE (DSU) – I chiarimenti dell’INPS S.M.Perego
06/11/2015 Ridotta l’IMU e TASI per i pensionati iscritti all’AIRE S.M.Perego
26/10/2015 Anche nel 2016 al 27% l’INPS per gli iscritti alla gestione separata S.M.Perego
02/11/2015 Le ferie devo essere godute e non pagate S.M.Perego

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Titolo: Alcuni chiarimenti sull’applicazione degli ISA - Indici sintetici di affidabilità fiscale   Data : 02/08/2019
 Alcuni chiarimenti sull’applicazione degli ISA - Indici sintetici di affidabilità fiscale
Durante l'evento del 24.7.2019, organizzato in collaborazione con Rete Impresa Italia, sono stati resi alcuni chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate e dalla SOSE in merito all'applicazione degli ISA. Tra i più rilevanti, si segnalano i seguenti:
- in relazione ai bassi punteggi di affidabilità che frequentemente si riscontrano nelle imprese in contabilità semplificata, la SOSE ha affermato che, per poter verificare se gli ISA non valutano correttamente tali realtà, occorre attendere i dati reali dei modelli ISA di quest'anno, per cui eventuali particolarità possono solo essere segnalate nel campo annotazioni;
- i benefici del regime premiale possono essere disconosciuti laddove il raggiungimento di un certo livello di affidabilità sia l'effetto della dichiarazione nei modelli ISA di dati incompleti o inesatti (ad esempio, se, a seguito di controlli, l'originario punteggio di 8 viene ridotto a 7,5, potrebbero essere disconosciute tutte le compensazioni effettuate con il credito "coperto" dal beneficio dell'esonero dal visto di conformità di cui al regime premiale, con la conseguenza che i versamenti compensati risulterebbero omessi);
- in caso di operazioni straordinarie, gli ISA non trovano applicazione nella misura in cui l'operazione comporti l'inizio o la fine dell'attività per il soggetto coinvolto (così di nessuna esclusione può beneficiare il dante causa che prosegua nell'attività d'impresa perché il conferimento ha riguardano solo un ramo d'azienda).
Secondo la SOSE e L'AdE assumono, quindi, particolare importanza le annotazioni poste all'interno degli ISAal fine di poter valutare correttamente la posizione del contribuente.
Fonte: Il Sole - 24 Ore del 2.8.2019, p. 22 - "Niente pagelle fiscali se l’attività prosegue dopo il conferimento" - Pegorin – Ranocchi

Sezione:   Autore : S.M.Perego