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Data Titolo Sezione Autore
17/05/2016 La detrazione del 65% spetta al 100% se la società di leasing ha pagato il fornitore S.M.Perego
28/07/2015 La detrazione IRPEF delle spese di recupero del patrimonio edilizio dai comodatari in assenza di un contratto di comodato registrato S.M.Perego
21/11/2016 La detrazione IRPEF per gli interventi di recupero edilizio spetta anche con bonifico incompleto S.M.Perego
15/03/2019 La detrazione IVA delle fatture elettroniche differite rientra nel mese di emissione S.M.Perego
17/01/2018 La detrazione IVA sugli acquisti per le fatture tardive ancora da chiarire S.M.Perego
26/01/2016 La detrazione per interventi sulle parti comuni compete a chi ha effettivamente sostenuto la spesa S.M.Perego
21/10/2016 La dichiarazione annuale IVA si trasforma in trimestrale S.M.Perego
06/12/2016 La dichiarazione di non detenzione dell'apparecchio televisivo ha scadenza annuale S.M.Perego
28/07/2016 La dichiarazione IMU tardiva si può presentare entro il 22 agosto 2016 S.M.Perego
28/07/2016 La dichiarazione IMU tardiva si può presentare entro il 22 agosto 2016 S.M.Perego

Records 1321 to 1330 of 2397
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Titolo: Corrispettivi telematici - Anche con gli RT, ai resi merce si applicano le vecchie regole   Data : 02/08/2019
 Corrispettivi telematici - Anche con gli RT, ai resi merce si applicano le vecchie regole
Con il principio di diritto 1.8.2019 n. 21 l'Agenzia delle Entrate ha affermato che le procedure per il reso merce previste dalle ris. 154/2001 e 219/2003, applicabili per i beni il cui acquisto è stato documentato con scontrino fiscale, sono valide anche per le operazioni effettuate da soggetti tenuti alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi ex art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015 e certificate mediante documento commerciale (DM 7.12.2016).
Tali procedure riguardano le ipotesi in cui:
- il cliente intenda sostituire un bene con altro prodotto di uguale o maggior valore, ovvero con un "buono acquisto" da spendere successivamente alla restituzione;
- il cliente intenda ottenere il rimborso integrale del prezzo pagato.
In particolare, la procedura di reso deve fornire tutti gli elementi che servono a correlare la restituzione del bene ai documenti probanti l'acquisto originario (generalità del soggetto acquirente, ammontare del prezzo rimborsato, dati del documento originario, numero di identificazione attribuito alla pratica di reso). Tali elementi sono supportati dalle scritture ausiliarie di magazzino che consentono di conoscere la movimentazione del bene reinserito nel circuito di vendita.
Fonte: Principio di diritto Agenzia delle Entrate 1.8.2019 n. 21 - Il Quotidiano del Commercialista del 2.8.2019 - "Valide le “vecchie” procedure per i resi merce con documento commerciale" – Cosentino

Sezione:   Autore : S.M.Perego