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Data Titolo Sezione Autore
02/03/2016 La Certificazione Unica 2016 per i redditi professionali S.M.Perego
03/03/2016 Primi chiarimenti dell’AdE sugli oneri detraibili – spese mediche e scolastiche S.M.Perego
03/03/2016 Detrazione IRPEF per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio – Ulteriori chiarimenti S.M.Perego
03/03/2016 In credito Iva da dichiarazione annuale si prescrive in 10 anni S.M.Perego
26/02/2016 Le tasse universitarie entrano nel 730 precompilato S.M.Perego
17/02/2016 Leasing finanziario abitativo – Un nuovo Studio del Consiglio Nazionale del Notariato 29.1.2016 n. 4-2016/T S.M.Perego
01/08/2016 Estesi i soggetti obbligati a comunicare i dati per le dichiarazioni precompilate S.M.Perego
11/02/2016 Studi di settore nulli se si svolge una seconda attività S.M.Perego
15/02/2016 Nella dichiarazione Iva 2016 lo Split payment S.M.Perego
15/02/2016 Scade il 28.2.2016 la domanda di agevolazione per i forfetari - Mess. INPS 25.1.2016 n. 286 S.M.Perego

Records 141 to 150 of 2397
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Titolo: Corrispettivi telematici - Anche con gli RT, ai resi merce si applicano le vecchie regole   Data : 02/08/2019
 Corrispettivi telematici - Anche con gli RT, ai resi merce si applicano le vecchie regole
Con il principio di diritto 1.8.2019 n. 21 l'Agenzia delle Entrate ha affermato che le procedure per il reso merce previste dalle ris. 154/2001 e 219/2003, applicabili per i beni il cui acquisto è stato documentato con scontrino fiscale, sono valide anche per le operazioni effettuate da soggetti tenuti alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi ex art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015 e certificate mediante documento commerciale (DM 7.12.2016).
Tali procedure riguardano le ipotesi in cui:
- il cliente intenda sostituire un bene con altro prodotto di uguale o maggior valore, ovvero con un "buono acquisto" da spendere successivamente alla restituzione;
- il cliente intenda ottenere il rimborso integrale del prezzo pagato.
In particolare, la procedura di reso deve fornire tutti gli elementi che servono a correlare la restituzione del bene ai documenti probanti l'acquisto originario (generalità del soggetto acquirente, ammontare del prezzo rimborsato, dati del documento originario, numero di identificazione attribuito alla pratica di reso). Tali elementi sono supportati dalle scritture ausiliarie di magazzino che consentono di conoscere la movimentazione del bene reinserito nel circuito di vendita.
Fonte: Principio di diritto Agenzia delle Entrate 1.8.2019 n. 21 - Il Quotidiano del Commercialista del 2.8.2019 - "Valide le “vecchie” procedure per i resi merce con documento commerciale" – Cosentino

Sezione:   Autore : S.M.Perego