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Data Titolo Sezione Autore
28/07/2015 Nessun differimento dei versamenti periodici per la tenuta della contabilità presso terzi S.M.Perego
28/07/2015 Estensione dei termini per il ravvedimento e violazioni non contestate nell'atto impositivo S.M.Perego
28/07/2015 La sospensione feriale dei termini processuali S.M.Perego
28/07/2015 La detrazione IRPEF delle spese di recupero del patrimonio edilizio dai comodatari in assenza di un contratto di comodato registrato S.M.Perego
31/07/2015 Autotrasportatori pronta la modifica della deduzione forfetaria delle spese non documentate S.M.Perego
31/07/2015 Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) – Istruzioni e chiarimenti dall’INPS S.M.Perego
31/07/2015 Termine di presentazione dei modelli 770/2015 - Proroga al 21.9.2015 S.M.Perego
31/07/2015 Più tempo per fornire la documentazione ai controlli formali S.M.Perego
31/07/2015 Prorogato al 30.9.2015 il termine per approvare i bilanci preventivi 2015 S.M.Perego
31/07/2015 Credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo S.M.Perego

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Titolo: Corrispettivi telematici - Anche con gli RT, ai resi merce si applicano le vecchie regole   Data : 02/08/2019
 Corrispettivi telematici - Anche con gli RT, ai resi merce si applicano le vecchie regole
Con il principio di diritto 1.8.2019 n. 21 l'Agenzia delle Entrate ha affermato che le procedure per il reso merce previste dalle ris. 154/2001 e 219/2003, applicabili per i beni il cui acquisto è stato documentato con scontrino fiscale, sono valide anche per le operazioni effettuate da soggetti tenuti alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi ex art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015 e certificate mediante documento commerciale (DM 7.12.2016).
Tali procedure riguardano le ipotesi in cui:
- il cliente intenda sostituire un bene con altro prodotto di uguale o maggior valore, ovvero con un "buono acquisto" da spendere successivamente alla restituzione;
- il cliente intenda ottenere il rimborso integrale del prezzo pagato.
In particolare, la procedura di reso deve fornire tutti gli elementi che servono a correlare la restituzione del bene ai documenti probanti l'acquisto originario (generalità del soggetto acquirente, ammontare del prezzo rimborsato, dati del documento originario, numero di identificazione attribuito alla pratica di reso). Tali elementi sono supportati dalle scritture ausiliarie di magazzino che consentono di conoscere la movimentazione del bene reinserito nel circuito di vendita.
Fonte: Principio di diritto Agenzia delle Entrate 1.8.2019 n. 21 - Il Quotidiano del Commercialista del 2.8.2019 - "Valide le “vecchie” procedure per i resi merce con documento commerciale" – Cosentino

Sezione:   Autore : S.M.Perego