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12/10/2016 L’assemblea dei soci è sovrana nelle associazioni S.M.Perego
12/10/2016 INPS On line il nuovo software di controllo UniEmens individuale S.M.Perego
12/10/2016 INAIL invariati i minimali sulle retribuzioni convenzionali S.M.Perego
13/10/2016 Impossibile replicare la detrazione IRPEF sulle spese di ristrutturazione S.M.Perego
13/10/2016 Lo scomputo delle perdite può avvenire solo telematicamente S.M.Perego
13/10/2016 Entro il 29.12 la dichiarazione tardiva si può sanare con il versamento di €. 25,00 S.M.Perego
10/10/2016 Non sempre esclusi da IRPEF gli immobili concessi in comodato S.M.Perego
11/11/2016 Definizione dei ruoli e degli accertamenti esecutivi – Probabile estensione all’anno 2016 S.M.Perego
24/10/2016 Dal 1.1.2017 la fattura elettronica passa dall’Agenzia delle Entrate S.M.Perego
04/11/2016 Anche i titolari di un diritto reale possono usufruire della detrazione degli interessi passivi dei mutui ipotecari S.M.Perego

Records 1451 to 1460 of 2397
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Titolo: Proroga versamenti al 30.902019 – Definiti gli effetti sulle rateizzazioni   Data : 02/08/2019
Proroga versamenti al 30.902019 – Definiti gli effetti sulle rateizzazioni
Con la ris. 1.8.2019 n. 71, l'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in relazione alla proroga al 30.9.2019 dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, che scadono dal 30 giugno al 30 settembre, a favore dei soggetti che:
- esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 5.164.569,00 euro;
- partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti e che devono dichiarare redditi "per trasparenza" ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.
I soggetti che beneficiano della proroga possono effettuare i versamenti anche entro il 30.10.2019, applicando la maggiorazione dello 0,4%.
In caso di rateizzazione dal 30 settembre, le rate scadono:
- per i contribuenti titolari di partita IVA, il 30 settembre, il 16 ottobre e il 18 novembre, con applicazione degli interessi sulla seconda e terza rata;
- per i contribuenti non titolari di partita IVA, il 30 settembre, il 31 ottobre e il 2 dicembre, con applicazione degli interessi sulla seconda e terza rata.
Se ci si avvale del versamento differito al 30 ottobre con la maggiorazione dello 0,4%:
- per i contribuenti titolari di partita IVA, le rate si riducono a due, scadenti il 30 ottobre e il 18 novembre, con applicazione degli interessi da rateizzazione solo sulla seconda e ultima rata;
- per i contribuenti non titolari di partita IVA, le rate rimangono tre, scadenti il 30 ottobre, il 31 ottobre e il 2 dicembre, ma gli interessi da rateizzazione si applicano solo sulla terza e ultima rata.
È comunque possibile non avvalersi della proroga mantenendo il precedente piano di rateazione, ma versando le prime quattro o tre rate (in caso di differimento con lo 0,4%) entro il 30.9.2019, senza interessi.
Fonte: Risoluzione Agenzia Entrate 1.8.2019 n. 71 - Il Quotidiano del Commercialista del 2.8.2019 - "Ulteriore proroga dei versamenti al 30 ottobre con la maggiorazione dello 0,4%" – Negro

Sezione:   Autore : S.M.Perego