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28/07/2016 La dichiarazione IMU tardiva si puň presentare entro il 22 agosto 2016 S.M.Perego
28/07/2016 Su Facebook l’Agenzia fornisce chiarimenti sul canone RAI S.M.Perego
29/07/2016 Ora anche la semplice convivenza da diritto alle detrazioni IRPEF sulle ristrutturazioni S.M.Perego
26/09/2016 Scade il 30.9.2016 la comunicazione dei redditi di lavoro autonomo da parte dei pensionati all’INPS S.M.Perego
16/09/2016 Da oggi si possono presentare le istanze di rimborso sul canone RAI S.M.Perego
19/09/2016 Sul saldo IMU e TASI rileva l’agevolazione prevista per i contratti a canone concordato S.M.Perego
19/09/2016 Con il modello “RR1” si presenta la domanda di riammissione alla rateizzazione dei ruoli S.M.Perego
19/09/2016 La notifica al vicino di casa č sempre nulla S.M.Perego
21/09/2016 Il comodante ha sempre titolo a detrarre le spese di ristrutturazione S.M.Perego
21/09/2016 Scade il 30 settembre la presentazione delle dichiarazioni dei redditi S.M.Perego

Records 1581 to 1590 of 2397
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Titolo: Proroga versamenti al 30.902019 – Definiti gli effetti sulle rateizzazioni   Data : 02/08/2019
Proroga versamenti al 30.902019 – Definiti gli effetti sulle rateizzazioni
Con la ris. 1.8.2019 n. 71, l'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in relazione alla proroga al 30.9.2019 dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, che scadono dal 30 giugno al 30 settembre, a favore dei soggetti che:
- esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 5.164.569,00 euro;
- partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti e che devono dichiarare redditi "per trasparenza" ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.
I soggetti che beneficiano della proroga possono effettuare i versamenti anche entro il 30.10.2019, applicando la maggiorazione dello 0,4%.
In caso di rateizzazione dal 30 settembre, le rate scadono:
- per i contribuenti titolari di partita IVA, il 30 settembre, il 16 ottobre e il 18 novembre, con applicazione degli interessi sulla seconda e terza rata;
- per i contribuenti non titolari di partita IVA, il 30 settembre, il 31 ottobre e il 2 dicembre, con applicazione degli interessi sulla seconda e terza rata.
Se ci si avvale del versamento differito al 30 ottobre con la maggiorazione dello 0,4%:
- per i contribuenti titolari di partita IVA, le rate si riducono a due, scadenti il 30 ottobre e il 18 novembre, con applicazione degli interessi da rateizzazione solo sulla seconda e ultima rata;
- per i contribuenti non titolari di partita IVA, le rate rimangono tre, scadenti il 30 ottobre, il 31 ottobre e il 2 dicembre, ma gli interessi da rateizzazione si applicano solo sulla terza e ultima rata.
È comunque possibile non avvalersi della proroga mantenendo il precedente piano di rateazione, ma versando le prime quattro o tre rate (in caso di differimento con lo 0,4%) entro il 30.9.2019, senza interessi.
Fonte: Risoluzione Agenzia Entrate 1.8.2019 n. 71 - Il Quotidiano del Commercialista del 2.8.2019 - "Ulteriore proroga dei versamenti al 30 ottobre con la maggiorazione dello 0,4%" – Negro

Sezione:   Autore : S.M.Perego