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Data Titolo Sezione Autore
08/02/2016 L’aliquota agevolata sui beni finiti non sempre al 10% S.M.Perego
28/01/2016 Contributi INPS obbligatori e quote associative e contributi associativi S.M.Perego
05/02/2016 Autoliquidazione INAIL S.M.Perego
05/02/2016 La voluntary disclosure si estende alla dichiarazione di successione S.M.Perego
05/02/2016 Nessuna imposta di registro in caso di accordo di riduzione del canone di locazione S.M.Perego
04/02/2016 I comodati verbali si possono registrare sino al 1° marzo 2016 S.M.Perego
04/02/2016 Super ammortamento anche sui beni inferiori ai 516,46 euro S.M.Perego
26/01/2016 L’INPS fornisce alcuni chiarimenti operativi sulle integrazioni salariali S.M.Perego
01/02/2016 Innalzato il limite di utilizzo dei contanti ma non per tutti S.M.Perego
08/02/2016 La CIG passa tramite la Circ. INPS 4.2.2016 n. 22 S.M.Perego

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Titolo: Proroga versamenti al 30.902019 – Definiti gli effetti sulle rateizzazioni   Data : 02/08/2019
Proroga versamenti al 30.902019 – Definiti gli effetti sulle rateizzazioni
Con la ris. 1.8.2019 n. 71, l'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in relazione alla proroga al 30.9.2019 dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, che scadono dal 30 giugno al 30 settembre, a favore dei soggetti che:
- esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 5.164.569,00 euro;
- partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti e che devono dichiarare redditi "per trasparenza" ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.
I soggetti che beneficiano della proroga possono effettuare i versamenti anche entro il 30.10.2019, applicando la maggiorazione dello 0,4%.
In caso di rateizzazione dal 30 settembre, le rate scadono:
- per i contribuenti titolari di partita IVA, il 30 settembre, il 16 ottobre e il 18 novembre, con applicazione degli interessi sulla seconda e terza rata;
- per i contribuenti non titolari di partita IVA, il 30 settembre, il 31 ottobre e il 2 dicembre, con applicazione degli interessi sulla seconda e terza rata.
Se ci si avvale del versamento differito al 30 ottobre con la maggiorazione dello 0,4%:
- per i contribuenti titolari di partita IVA, le rate si riducono a due, scadenti il 30 ottobre e il 18 novembre, con applicazione degli interessi da rateizzazione solo sulla seconda e ultima rata;
- per i contribuenti non titolari di partita IVA, le rate rimangono tre, scadenti il 30 ottobre, il 31 ottobre e il 2 dicembre, ma gli interessi da rateizzazione si applicano solo sulla terza e ultima rata.
È comunque possibile non avvalersi della proroga mantenendo il precedente piano di rateazione, ma versando le prime quattro o tre rate (in caso di differimento con lo 0,4%) entro il 30.9.2019, senza interessi.
Fonte: Risoluzione Agenzia Entrate 1.8.2019 n. 71 - Il Quotidiano del Commercialista del 2.8.2019 - "Ulteriore proroga dei versamenti al 30 ottobre con la maggiorazione dello 0,4%" – Negro

Sezione:   Autore : S.M.Perego