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12/05/2016 La locazione di alloggi online sconta l’IVA S.M.Perego
28/11/2016 La locazione di case e appartamenti per le vacanze genera reddito d’impresa S.M.Perego
22/06/2016 La locazione sistematica “On-line” è attività commerciale S.M.Perego
22/06/2017 La maggiorazione del diritto camerale può avere date diverse S.M.Perego
24/07/2019 La mancata adesione al servizio di consultazione delle fatture elettroniche S.M.Perego
03/12/2018 La mancata comunicazione all'ENEA comporta delle sanzioni S.M.Perego
05/08/2015 La modifica dei caratteri sessuali detraibile in dichiarazione dei redditi S.M.Perego
21/12/2017 La notifica ad un solo condebitore interrompe la decadenza dei termini S.M.Perego
19/09/2016 La notifica al vicino di casa è sempre nulla S.M.Perego

Records 1351 to 1360 of 2397
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Titolo: Accertamento Certo se si omettono gli ISA   Data : 09/08/2019
 Accertamento certo se si omettono gli ISA
Nei casi di omissione della comunicazione dei dati rilevanti ai fini ISA, o di comunicazione inesatta o incompleta dei medesimi dati, è applicabile la sanzione di cui all'art. 8 co. 1 del DLgs. 471/97 (da 250,00 a 2.000,00 euro).
Al fine di incentivare l'assolvimento spontaneo degli obblighi tributari, prima della contestazione della violazione, l'Agenzia delle Entrate rende disponibili nel Cassetto fiscale del contribuente le informazioni in proprio possesso (secondo le modalità di cui all'art. 1 co. 634 - 636 della L. 190/2014), invitando lo stesso ad eseguire la comunicazione dei dati o a correggere spontaneamente gli errori commessi. Per quest'anno, nel testo delle comunicazioni di avvenuta presentazione della dichiarazione dei redditi sarà presente un apposito invito a trasmettere il modello ISA, qualora non sia indicata negli appositi quadri una causa di esclusione.
Inoltre, nei casi di omissione della comunicazione, l'Agenzia delle Entrate può procedere, previo contraddittorio, ad accertamento induttivo in base agli artt. 39 co. 2 del DPR 600/73 e 55 del DPR 633/72.
Inoltre L'indicatore di anomalia ISA "Incidenza dei costi residuali di gestione" è calcolato come rapporto percentuale tra i costi residuali di gestione (rigo F23 del modello ISA) e quelli totali ed è volto a verificare che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altre componenti negative siano una plausibile componente residuale di costo. L'anomalia che tale indicatore rileva è insensibile all'adeguamento per cui eventuali situazioni particolari non possono che essere segnalate nel campo Note aggiuntive del modello.
Gli Autori rilevano che, per limitare l'anomalia, è opportuno compilare con particolare attenzione i campi "interni" del rigo F23 poiché sono sottratti dal computo dell'indicatore i valori dei campi da 2 a 7 del modello. Inoltre, già in sede di registrazione contabile si dovrebbe moderare l'utilizzo di conti come "spese varie" o "spese generali", essendo preferibile una più precisa valutazione che faccia affluire le spese in conti più specifici destinati ad essere riportati nei righi F15, F17, F18 del modello ISA. Frequentemente, la presenza di imposte e tasse deducibili che vanno inserite nel campo "interno" 9 del rigo F23, non permette la sterilizzazione dell'indicatore poichè tale voce, a differenza degli altri campi "di cui" del rigo F23, non è contemplata fra gli elementi da sottrarre al totale per il calcolo dell'indice.
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 2.8.2019 n. 17 – Notiziario Eutekne

Sezione:   Autore : S.M.Perego