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Data Titolo Sezione Autore
15/06/2017 Si estende ai professionisti l’obbligo di segnalazione delle “Comunicazioni oggettive” alla UIF S.M.Perego
15/06/2017 L’Agenzia delle Entrate non può cessare d’ufficio l’iscrizione all’archivio VIES S.M.Perego
15/06/2017 La riapertura della voluntary disclosure con sanzioni ridotte se autoliquidate con errori S.M.Perego
15/06/2017 In G.U. la legge sul c.d. “Jobs Act autonomi” S.M.Perego
16/06/2017 Dall’1.7.2017 anche i professionisti soggetti allo split payment S.M.Perego
16/06/2017 Nuovo modello RLI per la registrazione dei contratti di locazione S.M.Perego
16/06/2017 Confermato l’obbligo del visto di conformità sopra i 5 mila euro previsto dal DL 50/2017 S.M.Perego
16/06/2017 Senza confisca per equivalente la bancarotta impropria da reato societario S.M.Perego
16/06/2017 Un nuovo modello per la dichiarazione di successione in vigore dall’1.9.2017 S.M.Perego
19/06/2017 Il credito d'imposta per la ristrutturazione delle strutture alberghiere si estende all’acquisto di mobili e componenti d'arredo S.M.Perego

Records 1881 to 1890 of 2397
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Titolo: Controlli Telematici ISA 2019 - disponibilità   Data : 06/09/2019
 Controlli Telematici ISA 2019 - disponibilità
Con un comunicato stampa rilasciato il 5 settembre, n. 72, l’AdE ha informato i contribuenti che è stato pubblicato il “pacchetto” dei controlli telematici Isa 2019.
La pubblicazione consente l’invio della dichiarazione dei redditi, comprensiva del modello relativo agli indicatori sintetici di affidabilità fiscale, che per il periodo di imposta 2018 può essere presentata fino al 2 dicembre 2019. La compilazione del modello relativo agli indicatori sintetici di affidabilità fiscale può avvenire tramite la funzionalità informatica “Il tuo ISA”.
Dal punteggio di affidabilità complessivo dell'ISA dipende il riconoscimento dei benefici previsti dal regime premiale, nonché la potenziale inclusione nell'ambito di particolari liste di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale.
Tale punteggio può essere modificato (circ. Agenzia delle Entrate 17/2019, § 1.7):
- correggendo le eventuali anomalie evidenziate dagli specifici indicatori elementari,
- oppure dichiarando ulteriori componenti positivi.
A differenza degli studi di settore, non è prevista una diretta utilizzabilità in sede di accertamento del giudizio ISA. Infatti, il punteggio ISA (pari o inferiore a 6) è considerato ai fini della definizione di strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale, unitamente alle informazioni dell'Archivio dei rapporti finanziari (art. 9-bis co. 14 del DL 50/2017).
La dichiarazione di maggiori componenti positivi potrebbe essere valutata per raggiungere uno dei benefici del regime premiale, anche se, nei casi in cui il divario tra punteggio ottenuto con i soli dati contabili e quello attesto sia particolarmente ampio, l'onere per le maggiori imposte dovute potrebbe risultare troppo elevato rispetto al vantaggio conseguibile.
Infine, è sempre opportuno compilare il campo "Note aggiuntive" quando il risultato "non sufficiente" dell'ISA sia stato determinato da situazioni specifiche del singolo contribuente, oppure dallo stesso ISA che non rileva correttamente determinati elementi.
Fonte: Comunicato stampa Agenzia Entrate 5.9.2019 n. 72 - Il Quotidiano del Commercialista del 6.9.2019 - "Per gli ISA “adeguamento” eventuale" - Rivetti
Sezione:   Autore : S.M.Perego