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Data Titolo Sezione Autore
23/05/2016 Il 20% dell’IMU pagata sugli immobili strumentali è sempre deducibile S.M.Perego
20/06/2016 La ruralità del fabbricato dipende sempre dalla sua destinazione d’uso S.M.Perego
06/06/2016 Il maxi ammortamento deve essere utilizzato subito altrimenti si perde S.M.Perego
21/06/2016 Il leasing abitativo rientra tra gli oneri detraibili S.M.Perego
22/06/2016 La c.d. “Società di comodo” può omettere il pagamento delle imposte S.M.Perego
22/06/2016 L’utenza elettrica “residenziale” è sempre soggetta al canone RAI S.M.Perego
22/06/2016 La locazione sistematica “On-line” è attività commerciale S.M.Perego
23/06/2016 Al via il decreto anticorruzione S.M.Perego
23/06/2016 Accertamenti mirati ai rimborsi da 730 superiori a 4.000,00 euro S.M.Perego
23/06/2016 Il canone RAI non deve essere assoggettato ad IVA S.M.Perego

Records 421 to 430 of 2397
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Titolo: Controlli Telematici ISA 2019 - disponibilità   Data : 06/09/2019
 Controlli Telematici ISA 2019 - disponibilità
Con un comunicato stampa rilasciato il 5 settembre, n. 72, l’AdE ha informato i contribuenti che è stato pubblicato il “pacchetto” dei controlli telematici Isa 2019.
La pubblicazione consente l’invio della dichiarazione dei redditi, comprensiva del modello relativo agli indicatori sintetici di affidabilità fiscale, che per il periodo di imposta 2018 può essere presentata fino al 2 dicembre 2019. La compilazione del modello relativo agli indicatori sintetici di affidabilità fiscale può avvenire tramite la funzionalità informatica “Il tuo ISA”.
Dal punteggio di affidabilità complessivo dell'ISA dipende il riconoscimento dei benefici previsti dal regime premiale, nonché la potenziale inclusione nell'ambito di particolari liste di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale.
Tale punteggio può essere modificato (circ. Agenzia delle Entrate 17/2019, § 1.7):
- correggendo le eventuali anomalie evidenziate dagli specifici indicatori elementari,
- oppure dichiarando ulteriori componenti positivi.
A differenza degli studi di settore, non è prevista una diretta utilizzabilità in sede di accertamento del giudizio ISA. Infatti, il punteggio ISA (pari o inferiore a 6) è considerato ai fini della definizione di strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale, unitamente alle informazioni dell'Archivio dei rapporti finanziari (art. 9-bis co. 14 del DL 50/2017).
La dichiarazione di maggiori componenti positivi potrebbe essere valutata per raggiungere uno dei benefici del regime premiale, anche se, nei casi in cui il divario tra punteggio ottenuto con i soli dati contabili e quello attesto sia particolarmente ampio, l'onere per le maggiori imposte dovute potrebbe risultare troppo elevato rispetto al vantaggio conseguibile.
Infine, è sempre opportuno compilare il campo "Note aggiuntive" quando il risultato "non sufficiente" dell'ISA sia stato determinato da situazioni specifiche del singolo contribuente, oppure dallo stesso ISA che non rileva correttamente determinati elementi.
Fonte: Comunicato stampa Agenzia Entrate 5.9.2019 n. 72 - Il Quotidiano del Commercialista del 6.9.2019 - "Per gli ISA “adeguamento” eventuale" - Rivetti
Sezione:   Autore : S.M.Perego