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Data Titolo Sezione Autore
18/04/2016 Riforma degli appalti pubblici – Approvazione S.M.Perego
18/04/2016 Deducibili in dichiarazione le somme assoggettate a tassazione in anni precedenti S.M.Perego
18/04/2016 Il 730 Precompilato parte dal foglio illustrativo S.M.Perego
18/04/2016 L’IVA sull’acquisto di abitazioni di nuova costruzione si detrae nel 2016 S.M.Perego
18/04/2016 Scade il 28.4.2016 il ricorso sulle variazioni colturali di fine 2015 S.M.Perego
18/04/2016 Precompilata ma non per tutti S.M.Perego
19/04/2016 La fornitura e posa in opera di infissi sconta l'Iva con aliquota del 10% S.M.Perego
19/04/2016 Alcune novità nel quadro RW 2016 S.M.Perego
19/04/2016 Ancora sulla riforma degli appalti pubblici in attesa di pubblicazione sulla G.U. S.M.Perego
19/04/2016 Ulteriori chiarimenti sul Regime forfetario ex L. 190/2014 S.M.Perego

Records 881 to 890 of 2397
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Titolo: Controlli Telematici ISA 2019 - disponibilità   Data : 06/09/2019
 Controlli Telematici ISA 2019 - disponibilità
Con un comunicato stampa rilasciato il 5 settembre, n. 72, l’AdE ha informato i contribuenti che è stato pubblicato il “pacchetto” dei controlli telematici Isa 2019.
La pubblicazione consente l’invio della dichiarazione dei redditi, comprensiva del modello relativo agli indicatori sintetici di affidabilità fiscale, che per il periodo di imposta 2018 può essere presentata fino al 2 dicembre 2019. La compilazione del modello relativo agli indicatori sintetici di affidabilità fiscale può avvenire tramite la funzionalità informatica “Il tuo ISA”.
Dal punteggio di affidabilità complessivo dell'ISA dipende il riconoscimento dei benefici previsti dal regime premiale, nonché la potenziale inclusione nell'ambito di particolari liste di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale.
Tale punteggio può essere modificato (circ. Agenzia delle Entrate 17/2019, § 1.7):
- correggendo le eventuali anomalie evidenziate dagli specifici indicatori elementari,
- oppure dichiarando ulteriori componenti positivi.
A differenza degli studi di settore, non è prevista una diretta utilizzabilità in sede di accertamento del giudizio ISA. Infatti, il punteggio ISA (pari o inferiore a 6) è considerato ai fini della definizione di strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale, unitamente alle informazioni dell'Archivio dei rapporti finanziari (art. 9-bis co. 14 del DL 50/2017).
La dichiarazione di maggiori componenti positivi potrebbe essere valutata per raggiungere uno dei benefici del regime premiale, anche se, nei casi in cui il divario tra punteggio ottenuto con i soli dati contabili e quello attesto sia particolarmente ampio, l'onere per le maggiori imposte dovute potrebbe risultare troppo elevato rispetto al vantaggio conseguibile.
Infine, è sempre opportuno compilare il campo "Note aggiuntive" quando il risultato "non sufficiente" dell'ISA sia stato determinato da situazioni specifiche del singolo contribuente, oppure dallo stesso ISA che non rileva correttamente determinati elementi.
Fonte: Comunicato stampa Agenzia Entrate 5.9.2019 n. 72 - Il Quotidiano del Commercialista del 6.9.2019 - "Per gli ISA “adeguamento” eventuale" - Rivetti
Sezione:   Autore : S.M.Perego