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Data Titolo Sezione Autore
15/07/2016 All’accertamento da redditometro si può opporre la “Voluntary disclosure” S.M.Perego
15/07/2016 L’esenzione da IMU per i terreni montani si conserva anche se più comuni si fondono S.M.Perego
15/07/2016 Permane l’obbligo di polizza assicurativa a carico dei liberi professionisti S.M.Perego
18/07/2016 Alle prestazioni socio-sanitarie e assistenziali delle cooperative sociali la nuova aliquota IVA del 5% S.M.Perego
18/07/2016 Al via le comunicazioni di anomalia dall’A.d.E. con possibilità di adempimento spontaneo del contribuente S.M.Perego
18/07/2016 Avanzata la richiesta di proroga alla presentazione del Mod. 770/2016 S.M.Perego
18/07/2016 Entro il 30 luglio è possibile regolarizzare l’omessa dichiarazione IMU - TASI S.M.Perego
19/07/2016 Entro il 31.12.2016 la contabilizzazione dei consumi effettivi per ogni singola unità immobiliare S.M.Perego
19/07/2016 Cambia, dal 23.7.2016, l’aliquota Iva per il basilico e altre piante aromatiche S.M.Perego
19/07/2016 La tassazione del reddito derivante dalla cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali dipende dalla quantità S.M.Perego

Records 1121 to 1130 of 2397
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Titolo: ISA anche per enti non profit   Data : 09/09/2019
 ISA anche per enti non profit
Gli enti non profit che alla data del 31.12.2018 esercitavano attività economiche per le quali risultano approvati gli ISA sono soggetti alla presentazione dei relativi modelli (parte integrante del modello REDDITI). Considerato che un'elevata percentuale di enti non commerciali è soggetta al regime forfetario di cui alla L. 398/91, trova applicazione la causa di esclusione dagli ISA per determinazione del reddito con criteri forfetari. Conseguentemente, tali soggetti non saranno tenuti alla compilazione del relativo modello e dovranno indicare il codice di esclusione (n. 5) nel modello REDDITI.
Viceversa, gli enti non commerciali che non hanno optato per il citato regime forfetario o non ne sono soggetti per carenza di requisiti soggettivi o oggettivi (si pensi, ad esempio, al superamento del plafond di 400.000,00 euro), devono barrare la casella ISA posta nel frontespizio della dichiarazione e compilare il relativo modello in base alla tipologia di attività svolta.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 9.9.2019 - "Per l’assoggettamento a ISA delle ASD rileva il plafond" – Napolitano
Sezione:   Autore : S.M.Perego