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Data Titolo Sezione Autore
17/11/2015 Sanzioni ridotte per l’omessa dichiarazione S.M.Perego
25/05/2017 Sanzioni ridotte se si regolarizzano spontaneamente i c.d. “Fabbricati rurali” S.M.Perego
05/07/2016 Scade domani 6.7.2016 il versamento delle imposte senza maggiorazione per i soggetti agli studi di settore S.M.Perego
06/03/2017 Scade domani l’invio delle CU utili alle precompilate S.M.Perego
27/02/2017 Scade domani la trasmissione telematica delle spese veterinarie al Sistema Tessera Sanitaria S.M.Perego
12/05/2016 Scade il 16 giugno l’acconto IMU e TASI S.M.Perego
18/05/2016 Scade il 16 giugno l’acconto IMU e TASI con le aliquote del 2015 S.M.Perego
10/03/2016 Scade il 16.3.2016 la Tassa forfetaria annuale per libri e registri sociali S.M.Perego
19/05/2016 Scade il 16.6.2016 l’IMU e la TASI sui fabbricati di categoria “D” S.M.Perego
15/02/2019 Scade il 18 gennaio il termine per l'emissione delle fatture elettroniche S.M.Perego

Records 2121 to 2130 of 2397
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Titolo: Alcuni chiarimenti sugli ISA ma i controlli ancora difettano   Data : 12/09/2019
 Alcuni chiarimenti sugli ISA ma i controlli ancora difettano
Con la circ. 9.9.2019 n. 20, l'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in merito all'applicazione degli ISA per il periodo 2018, dando risposta a quesiti pervenuti nel corso degli incontri con la stampa specializzata e le associazioni di categoria.
In merito al regime premiale, viene precisato che il riconoscimento dei benefici in base al punteggio di affidabilità sia vincolato all'esito dell'applicazione degli ISA al momento della presentazione della dichiarazione entro i termini ordinari. Conseguentemente, la correzione della dichiarazione tempestivamente presentata da cui derivi, per effetto del ricalcolo dell'ISA, un punteggio di affidabilità maggiore rispetto a quello originario ottenuto con i dati errati non consentirebbe di avvalersi dei benefici del regime premiale.
Inoltre, il raggiungimento di un livello di affidabilità idoneo all'ottenimento di benefici premiali - precisa l'Agenzia - deve ritenersi subordinato alla circostanza che i dati dichiarati dal contribuente ai fini dell'applicazione degli ISA siano corretti e completi. Laddove il raggiungimento di una premialità sia l'effetto della dichiarazione di dati incompleti o inesatti, non può ritenersi legittimo il godimento di un beneficio.
Conseguentemente, i benefici previsti dal regime premiale potrebbero essere disconosciuti, se, a seguito del ricalcolo dell'ISA con i dati corretti, il punteggio scenda al di sotto delle soglie minime richieste per i singoli benefici.
Fonte: Circ. Agenzia delle Entrate 9.9.2019 n. 20 - Il Quotidiano del Commercialista del 10.9.2019 - "Per gli ISA anomalie degli indicatori nelle “Note aggiuntive”" – Rivetti
Sezione:   Autore : S.M.Perego