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Data Titolo Sezione Autore
21/07/2015 Dal 1.1.2017 obbligatoria la trasmissione telematica dei corrispettivi per i commercianti al minuto e soggetti assimilati S.M.Perego
21/07/2015 Sospensione feriale dei termini processuali S.M.Perego
24/07/2015 Ancora una proroga per il pagamento dell’IMU sui terreni agricoli S.M.Perego
24/07/2015 Tassa sui condizionatori con potenza superiore a 12 Kw S.M.Perego
24/07/2015 Nuove semplificazioni per l’accesso al regime di vantaggio S.M.Perego
24/07/2015 Un credito d'imposta per la ristrutturazione delle strutture alberghiere S.M.Perego
24/07/2015 Al via il “bonus ricerca e sviluppo” S.M.Perego
24/07/2015 La presentazione dei modelli 770/2015 al 21.9.2015 S.M.Perego
24/07/2015 Dividendi percepiti da persone fisiche ed enti non commerciali in Unico 2015 S.M.Perego
24/07/2015 Le rendite catastali sono impugnabili da parte del Comune davanti al Giudice tributario S.M.Perego

Records 311 to 320 of 2397
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Titolo: Alcuni chiarimenti sugli ISA ma i controlli ancora difettano   Data : 12/09/2019
 Alcuni chiarimenti sugli ISA ma i controlli ancora difettano
Con la circ. 9.9.2019 n. 20, l'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in merito all'applicazione degli ISA per il periodo 2018, dando risposta a quesiti pervenuti nel corso degli incontri con la stampa specializzata e le associazioni di categoria.
In merito al regime premiale, viene precisato che il riconoscimento dei benefici in base al punteggio di affidabilità sia vincolato all'esito dell'applicazione degli ISA al momento della presentazione della dichiarazione entro i termini ordinari. Conseguentemente, la correzione della dichiarazione tempestivamente presentata da cui derivi, per effetto del ricalcolo dell'ISA, un punteggio di affidabilità maggiore rispetto a quello originario ottenuto con i dati errati non consentirebbe di avvalersi dei benefici del regime premiale.
Inoltre, il raggiungimento di un livello di affidabilità idoneo all'ottenimento di benefici premiali - precisa l'Agenzia - deve ritenersi subordinato alla circostanza che i dati dichiarati dal contribuente ai fini dell'applicazione degli ISA siano corretti e completi. Laddove il raggiungimento di una premialità sia l'effetto della dichiarazione di dati incompleti o inesatti, non può ritenersi legittimo il godimento di un beneficio.
Conseguentemente, i benefici previsti dal regime premiale potrebbero essere disconosciuti, se, a seguito del ricalcolo dell'ISA con i dati corretti, il punteggio scenda al di sotto delle soglie minime richieste per i singoli benefici.
Fonte: Circ. Agenzia delle Entrate 9.9.2019 n. 20 - Il Quotidiano del Commercialista del 10.9.2019 - "Per gli ISA anomalie degli indicatori nelle “Note aggiuntive”" – Rivetti
Sezione:   Autore : S.M.Perego