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24/06/2016 Autotrasportatori disponibile il software per la domanda “caro petrolio” S.M.Perego
24/06/2016 Sono indetraibili gli interessi contratti dalla cooperativa edilizia S.M.Perego
24/06/2016 Scade il 30 giugno la presentazione della dichiarazione IMU-TASI S.M.Perego
10/02/2016 INAIL – Autoliquidazione – la dichiarazione delle retribuzioni al 29.2.2016 S.M.Perego
20/06/2016 L’omessa registrazione della locazione è imputabile al locatore ed al locatario S.M.Perego
01/06/2016 Al via le istanze di rimborso per l’IRAP non dovuta dagli studi professionali S.M.Perego
27/06/2016 Al via gli accertamenti e controlli sui redditi prodotti nel 2012 S.M.Perego
24/05/2016 La legge sulle unioni civili (L. 76/2016) comporta alcune novità S.M.Perego
26/05/2016 Entro il 31.5.2016 è possibile ricorrere all’estromissione agevolata S.M.Perego

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Titolo: Alcuni chiarimenti sugli ISA ma i controlli ancora difettano   Data : 12/09/2019
 Alcuni chiarimenti sugli ISA ma i controlli ancora difettano
Con la circ. 9.9.2019 n. 20, l'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in merito all'applicazione degli ISA per il periodo 2018, dando risposta a quesiti pervenuti nel corso degli incontri con la stampa specializzata e le associazioni di categoria.
In merito al regime premiale, viene precisato che il riconoscimento dei benefici in base al punteggio di affidabilità sia vincolato all'esito dell'applicazione degli ISA al momento della presentazione della dichiarazione entro i termini ordinari. Conseguentemente, la correzione della dichiarazione tempestivamente presentata da cui derivi, per effetto del ricalcolo dell'ISA, un punteggio di affidabilità maggiore rispetto a quello originario ottenuto con i dati errati non consentirebbe di avvalersi dei benefici del regime premiale.
Inoltre, il raggiungimento di un livello di affidabilità idoneo all'ottenimento di benefici premiali - precisa l'Agenzia - deve ritenersi subordinato alla circostanza che i dati dichiarati dal contribuente ai fini dell'applicazione degli ISA siano corretti e completi. Laddove il raggiungimento di una premialità sia l'effetto della dichiarazione di dati incompleti o inesatti, non può ritenersi legittimo il godimento di un beneficio.
Conseguentemente, i benefici previsti dal regime premiale potrebbero essere disconosciuti, se, a seguito del ricalcolo dell'ISA con i dati corretti, il punteggio scenda al di sotto delle soglie minime richieste per i singoli benefici.
Fonte: Circ. Agenzia delle Entrate 9.9.2019 n. 20 - Il Quotidiano del Commercialista del 10.9.2019 - "Per gli ISA anomalie degli indicatori nelle “Note aggiuntive”" – Rivetti
Sezione:   Autore : S.M.Perego