Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
26/06/2019 Gli ISA secondo l’Agenzia delle Entrate, SOSE e SOGEI S.M.Perego
12/06/2019 Gli ISA sono on-line S.M.Perego
01/08/2016 Gli Ordini dei geometri e dei commercialisti traducono gli IVS S.M.Perego
29/04/2016 Gli scambi di informazioni sull’accordo FATCA prorogati al 15.6.2016 S.M.Perego
07/10/2016 Gli studi associati scontano sempre l’IRAP, anche per il pregresso S.M.Perego
18/01/2016 Gli studi di settore on-line nel cassetto fiscale S.M.Perego
01/06/2016 Gli studi di settore predisposti per l’anno 2015 contengono nuovi correttivi S.M.Perego
10/02/2016 Gli Studi di settore si avviano ad un processo di semplificazione S.M.Perego
04/12/2015 Hong Kong escluso dalle black list S.M.Perego
08/05/2017 I beni estromessi devono esser evidenziati nel quadro RQ S.M.Perego

Records 791 to 800 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Alcuni chiarimenti sugli ISA ma i controlli ancora difettano   Data : 12/09/2019
 Alcuni chiarimenti sugli ISA ma i controlli ancora difettano
Con la circ. 9.9.2019 n. 20, l'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in merito all'applicazione degli ISA per il periodo 2018, dando risposta a quesiti pervenuti nel corso degli incontri con la stampa specializzata e le associazioni di categoria.
In merito al regime premiale, viene precisato che il riconoscimento dei benefici in base al punteggio di affidabilità sia vincolato all'esito dell'applicazione degli ISA al momento della presentazione della dichiarazione entro i termini ordinari. Conseguentemente, la correzione della dichiarazione tempestivamente presentata da cui derivi, per effetto del ricalcolo dell'ISA, un punteggio di affidabilità maggiore rispetto a quello originario ottenuto con i dati errati non consentirebbe di avvalersi dei benefici del regime premiale.
Inoltre, il raggiungimento di un livello di affidabilità idoneo all'ottenimento di benefici premiali - precisa l'Agenzia - deve ritenersi subordinato alla circostanza che i dati dichiarati dal contribuente ai fini dell'applicazione degli ISA siano corretti e completi. Laddove il raggiungimento di una premialità sia l'effetto della dichiarazione di dati incompleti o inesatti, non può ritenersi legittimo il godimento di un beneficio.
Conseguentemente, i benefici previsti dal regime premiale potrebbero essere disconosciuti, se, a seguito del ricalcolo dell'ISA con i dati corretti, il punteggio scenda al di sotto delle soglie minime richieste per i singoli benefici.
Fonte: Circ. Agenzia delle Entrate 9.9.2019 n. 20 - Il Quotidiano del Commercialista del 10.9.2019 - "Per gli ISA anomalie degli indicatori nelle “Note aggiuntive”" – Rivetti
Sezione:   Autore : S.M.Perego