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Data Titolo Sezione Autore
23/05/2018 Esoneri contributivi per le aziende agricole che hanno subito danni causati da calamità naturali ed eventi eccezionali S.M.Perego
29/05/2018 La cessione di carburanti passa tramite la trasmissione telematica dei corrispettivi S.M.Perego
29/05/2018 I super e gli iper ammortamenti non rilevano ai fini IRAP e per gli acconti d’imposta S.M.Perego
29/05/2018 La difesa fitosanitaria rientra nel bonus verde S.M.Perego
29/05/2018 L’invio dati fatture può essere semestrale senza opzioni S.M.Perego
22/05/2018 La comunicazione dei dati delle fatture in scadenza al 31.5.2018 S.M.Perego
31/05/2018 Cessioni di carburanti per imbarcazioni – Dubbi in tema di fatturazione elettronica S.M.Perego
22/05/2018 Definite le modalità di cessione della detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica S.M.Perego
16/07/2018 Ulteriori chiarimenti sui beni finiti di valore significativo S.M.Perego
16/07/2018 Lavoratori autonomi – cessa lo split payment con la P.A. S.M.Perego

Records 2161 to 2170 of 2397
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Titolo: Quale interpello applicare?   Data : 21/03/2016
Dubbi sul tipo di interpello da applicare
Il DLgs. 156/2015 ha riformulato l'art. 11 dello Statuto del contribuente (L. 212/2000), recante la disciplina degli interpelli, da inviare su carta libera alla Direzione Regionale delle Entrate competente per territorio.
I tempi della risposta sono di 90 giorni per l'interpello ordinario e di 120 giorni per gli interpelli probatorio, antiabuso e disapplicativo, salvo silenzio assenso.
La risposta, in qualunque forma, è vincolante per gli organi dell'amministrazione ma non per il contribuente il quale può non uniformarsi alla risposta fornita, se sfavorevole, nel rispetto di alcuni adempimenti dichiarativi:
- nel caso degli interpelli probatori, è prevista una sanzione amministrativa da 2.000 a 21.000 euro per il contribuente che omette di segnalare o segnala in modo incompleto la mancata presentazione dell'istanza di interpello o la risposta negativa (art. 8 co. 3-quinquies del DLgs. 471/97, in vigore dall'1.1.2016);
- nel caso dei dividendi e delle plusvalenze relativi a partecipazioni in imprese site in Paesi black list si applica una sanzione pari al 10% dei proventi conseguiti e non indicati, con un minimo di 1.000 e un massimo di 50.000 euro (art. 8 co. 3-ter del DLgs. 471/97);
- con riguardo all'interpello disapplicativo, per cui è prevista l'obbligatorietà, opera, in caso di mancata presentazione, la sanzione da 2.000 a 21.000 euro, raddoppiata nelle ipotesi in cui l'amministrazione disconosca la legittimità della "disapplicazione delle norme aventi ad oggetto deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta o altre posizioni soggettive del soggetto passivo".
Fonte: Notiziario Eutekne - Il Sole - 24 Ore del 21.3.2016, p. 23 - "Interpello, contribuenti al bivio" - Cingolani – Miletta - Il Sole - 24 Ore del 21.3.2016, p. 23 - "Le ragioni per anticipare la tutela contro il rifiuto" – Cavallaro - Il Sole - 24 Ore del 21.3.2016, p. 23 - "Risposte revocate: il nodo irrisolto dei possibili ricorsi" - Bonsignore - Ceroli
Sezione:   Autore : S.M.Perego