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Data Titolo Sezione Autore
30/10/2018 Al via la fattura elettronica senza delega all’intermediario S.M.Perego
03/11/2018 Intermediari esclusi dalla fatturazione elettronica S.M.Perego
07/11/2018 Fattura elettronica – Intermediari in difficoltà con le deleghe S.M.Perego
07/11/2018 Pronto il modello per la nuova rottamazione S.M.Perego
12/11/2018 La fattura elettronica viene scartata in assenza di Iva S.M.Perego
12/11/2018 Scade il 30 novembre l’invio dei dati relativi al terzo trimestre 2018 S.M.Perego
13/11/2018 Escluse dall'obbligo di invio al SdI le operazioni soggette a reverse charge S.M.Perego
13/11/2018 Minimi e forfetari soggetti alla conservazione delle fatture ed alla stampa dei registri Iva S.M.Perego
20/11/2018 Incompatibile per il Garante della privacy l’attuale impostazione sulla fattura elettronica S.M.Perego
21/11/2018 Fatturazione elettronica – Nessuna proroga ma adeguata alle richieste del Garante privacy S.M.Perego

Records 2161 to 2170 of 2397
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Titolo: Quale interpello applicare?   Data : 21/03/2016
Dubbi sul tipo di interpello da applicare
Il DLgs. 156/2015 ha riformulato l'art. 11 dello Statuto del contribuente (L. 212/2000), recante la disciplina degli interpelli, da inviare su carta libera alla Direzione Regionale delle Entrate competente per territorio.
I tempi della risposta sono di 90 giorni per l'interpello ordinario e di 120 giorni per gli interpelli probatorio, antiabuso e disapplicativo, salvo silenzio assenso.
La risposta, in qualunque forma, è vincolante per gli organi dell'amministrazione ma non per il contribuente il quale può non uniformarsi alla risposta fornita, se sfavorevole, nel rispetto di alcuni adempimenti dichiarativi:
- nel caso degli interpelli probatori, è prevista una sanzione amministrativa da 2.000 a 21.000 euro per il contribuente che omette di segnalare o segnala in modo incompleto la mancata presentazione dell'istanza di interpello o la risposta negativa (art. 8 co. 3-quinquies del DLgs. 471/97, in vigore dall'1.1.2016);
- nel caso dei dividendi e delle plusvalenze relativi a partecipazioni in imprese site in Paesi black list si applica una sanzione pari al 10% dei proventi conseguiti e non indicati, con un minimo di 1.000 e un massimo di 50.000 euro (art. 8 co. 3-ter del DLgs. 471/97);
- con riguardo all'interpello disapplicativo, per cui è prevista l'obbligatorietà, opera, in caso di mancata presentazione, la sanzione da 2.000 a 21.000 euro, raddoppiata nelle ipotesi in cui l'amministrazione disconosca la legittimità della "disapplicazione delle norme aventi ad oggetto deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta o altre posizioni soggettive del soggetto passivo".
Fonte: Notiziario Eutekne - Il Sole - 24 Ore del 21.3.2016, p. 23 - "Interpello, contribuenti al bivio" - Cingolani – Miletta - Il Sole - 24 Ore del 21.3.2016, p. 23 - "Le ragioni per anticipare la tutela contro il rifiuto" – Cavallaro - Il Sole - 24 Ore del 21.3.2016, p. 23 - "Risposte revocate: il nodo irrisolto dei possibili ricorsi" - Bonsignore - Ceroli
Sezione:   Autore : S.M.Perego