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Data Titolo Sezione Autore
24/01/2017 I soggetti in regime di vantaggio comunicano eventuali opzioni IVA nell’Unico PF 2017 S.M.Perego
25/01/2017 In bozza le principali novità di (Unico) Redditi PF 2017 S.M.Perego
25/01/2017 Semplificate - L’assenza delle rimanenze di magazzino preclude l’accertamento analitico-presuntivo S.M.Perego
25/01/2017 Servizio “fatture e corrispettivi” disponibile anche agli intermediari ma con limiti S.M.Perego
26/01/2017 Prorogata al 9 febbraio la trasmissione delle spese sanitarie S.M.Perego
20/01/2017 L’omessa dichiarazione di cessazione dell’attività ai fini IVA non è più sanzionata S.M.Perego
30/01/2017 Con distinti provvedimenti definite le trasmissioni dei dati utili per le precompilate S.M.Perego
20/01/2017 La cessione di terreni edificabili da parte di imprenditori agricoli resta soggetta ad imposta di Registro S.M.Perego
30/01/2017 Per la detrazione sulla riqualificazione energetica dell’immobile una doppia scelta S.M.Perego
31/01/2017 Per le imprese minori i ratei e risconti ancora nella competenza 2016 S.M.Perego

Records 1641 to 1650 of 2397
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Titolo: L’acquisto di tartufi da raccoglitori occasionali è soggetto a ritenuta alla fonte   Data : 04/05/2016
L’acquisto di tartufi da raccoglitori occasionali è soggetto a ritenuta alla fonte
Nell'iter di approvazione della Legge europea 2015 è stato presentato un emendamento che intende modificare la disciplina fiscale relativa all'acquisto di tartufi preso raccoglitori occasionali, in particolare prevedendo:
- l'abolizione dell'obbligo di autofattura per gli acquirenti di cui all'art. 1 co. 109 della L. 311/2004 (misura oggetto di censura da parte della Commissione Europea);
- l'obbligo di applicare, per i compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali privi di partita IVA, una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 23%, commisurata all'ammontare dei corrispettivi pagati ridotto del 22%, a titolo di deduzione forfetaria delle spese di produzione del reddito.
Con l'emendamento si intende, inoltre, assoggettare ad aliquota IVA del 10% (in luogo dell'attuale 22%) le cessioni di "tartufi freschi, refrigerati o presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato".
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego