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Data Titolo Sezione Autore
28/09/2015 Non sempre è necessario comunicare il luogo di conservazione delle fatture elettroniche S.M.Perego
10/10/2016 Non sempre esclusi da IRPEF gli immobili concessi in comodato S.M.Perego
13/03/2017 Non sempre il mediatore immobiliare risponde del proprio operato S.M.Perego
24/09/2015 Non sempre la plusvalenza da cessione di immobili rileva nel reddito d’impresa S.M.Perego
06/12/2017 Non sempre obbligatorio erogare la formazione di base e trasversale all’apprendista S.M.Perego
10/06/2016 Non sempre soggetti ad IMU gli impianti fotovoltaici su edifici S.M.Perego
29/06/2016 Non si decade dal beneficio “Prima casa” se i requisiti sono in capo ad un solo coniuge S.M.Perego
07/03/2017 Non si è trattato di proroga l’invio entro il 3.3.2017 della dichiarazione annuale IVA S.M.Perego
25/10/2016 Non si perde il credito sulle dichiarazioni integrative presentate entro i termini di accertamento S.M.Perego
28/09/2015 Non si perdono le agevolazioni prima casa anche se il trasferimento della residenza non avviene entro 18 mesi S.M.Perego

Records 1641 to 1650 of 2397
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Titolo: L’acquisto di tartufi da raccoglitori occasionali è soggetto a ritenuta alla fonte   Data : 04/05/2016
L’acquisto di tartufi da raccoglitori occasionali è soggetto a ritenuta alla fonte
Nell'iter di approvazione della Legge europea 2015 è stato presentato un emendamento che intende modificare la disciplina fiscale relativa all'acquisto di tartufi preso raccoglitori occasionali, in particolare prevedendo:
- l'abolizione dell'obbligo di autofattura per gli acquirenti di cui all'art. 1 co. 109 della L. 311/2004 (misura oggetto di censura da parte della Commissione Europea);
- l'obbligo di applicare, per i compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali privi di partita IVA, una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 23%, commisurata all'ammontare dei corrispettivi pagati ridotto del 22%, a titolo di deduzione forfetaria delle spese di produzione del reddito.
Con l'emendamento si intende, inoltre, assoggettare ad aliquota IVA del 10% (in luogo dell'attuale 22%) le cessioni di "tartufi freschi, refrigerati o presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato".
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego