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Data Titolo Sezione Autore
07/11/2016 Nessuna alternativa, per parlare con l’Agenzia delle Entrate devi pagare S.M.Perego
07/11/2016 Disponibile una guida dell’Agenzia delle Entrate sul ravvedimento operoso S.M.Perego
07/11/2016 Per la Cassazione la prostituzione rientra tra i redditi diversi S.M.Perego
07/11/2016 Approvato il modello per la rottamazione dei ruoli S.M.Perego
04/11/2016 Dal 2017 deducibilità integrale per le spese di formazione e di aggiornamento professionale S.M.Perego
31/10/2016 Disponibili le regole per la trasmissione telematica dei corrispettivi e la fatturazione elettronica S.M.Perego
04/11/2016 Anche i titolari di un diritto reale possono usufruire della detrazione degli interessi passivi dei mutui ipotecari S.M.Perego
26/10/2016 Dubbi costituzionali sulla rottamazione dei ruoli per l’esclusione dei Comuni e concessionari locali S.M.Perego
03/11/2016 Ulteriori chiarimenti sul DURC on-line S.M.Perego
03/11/2016 L’imposta di registro si paga anche sui debiti ceduti con l’azienda S.M.Perego

Records 1981 to 1990 of 2397
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Titolo: Anche i piccoli orticelli scontano l’IMU   Data : 12/05/2016
Anche i piccoli orticelli scontano l’IMU
Nella risposta n. 5-08570 del 4.5.2016, fornita nel corso di un question time in Commissione finanze, è stato affermato che i terreni incolti e gli orti rientrano tra i "terreni agricoli", e seguono, quindi, le stesse regole di esenzione da IMU, riscritte da ultimo dalla legge di stabilità 2016 (art. 1 co. 13 della L. 208/2015).
Gli orti sono stati così inclusi, ai fini IMU, tra i terreni assoggettati all'imposta, ancorché non siano destinati all'esercizio dell'attività agricola in modo professionale. Si ricorda che ai fini dell'ICI tali superfici erano oggettivamente escluse dall'imposta. Come ribadito dalla circ. 9/93, infatti, gli orticelli, essendo piccoli appezzamenti di terreno coltivati occasionalmente senza strutture organizzative, non hanno il carattere di terreno agricolo secondo la definizione fornita dall'art. 2 del DLgs. 504/92 in materia di ICI. Tuttavia, mentre il presupposto impositivo dell'ICI era il "possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli", quello dell'IMU è il possesso di qualunque immobile. Ne consegue che gli orti siti in zone di pianura, non posseduti da coltivatori diretti o IAP, scontano l'imposta che, in moltissimi casi, sarà inferiore all'importo minimo dovuto al Comune (12,00 euro oppure l'importo stabilito dall'ente locale).
Ineccepibile, invece, l'assimilazione ai terreni agricoli dei terreni incolti sulla scorta della decisione della Corte di Cassazione 7369/2012. Tuttavia, i terreni incolti nei Comuni montani sono sempre esenti dall'IMU, mentre per quelli nei Comuni non montani l'IMU deve essere versata, ad eccezione dei terreni posseduti da coltivatori diretti o IAP, iscritti all'INPS.
Fonte: Notiziario Eutekne - Interrogazione parlamentare 4.5.2016 n. 5-08570
Sezione:   Autore : S.M.Perego