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21/11/2018 Pubblicati i nuovi elenchi per l'applicazione dello Split Payment nell’anno 2019 S.M.Perego
05/04/2017 Pubblicati ulteriori chiarimenti sugli oneri deducibili e detraibili dall'IRPEF S.M.Perego
28/05/2010 Pubblicato Gerico news S.M.Perego
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22/09/2015 Pubblicato il manuale contro la corruzione dell’Agenzia delle Entrate S.M.Perego
23/12/2016 Pubblicato il nuovo modello di dichiarazione di intento S.M.Perego
14/04/2017 Pubblicato il nuovo modello DSU e le relative istruzioni S.M.Perego
05/08/2015 Pubblicato il provv. che norma le modalità tecniche per il riporto nel 730/2016 delle spese mediche S.M.Perego
20/05/2016 Pubblicato il software di controllo di studi e parametri allegati a UNICO 2016 S.M.Perego

Records 1981 to 1990 of 2397
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Titolo: Anche i piccoli orticelli scontano l’IMU   Data : 12/05/2016
Anche i piccoli orticelli scontano l’IMU
Nella risposta n. 5-08570 del 4.5.2016, fornita nel corso di un question time in Commissione finanze, è stato affermato che i terreni incolti e gli orti rientrano tra i "terreni agricoli", e seguono, quindi, le stesse regole di esenzione da IMU, riscritte da ultimo dalla legge di stabilità 2016 (art. 1 co. 13 della L. 208/2015).
Gli orti sono stati così inclusi, ai fini IMU, tra i terreni assoggettati all'imposta, ancorché non siano destinati all'esercizio dell'attività agricola in modo professionale. Si ricorda che ai fini dell'ICI tali superfici erano oggettivamente escluse dall'imposta. Come ribadito dalla circ. 9/93, infatti, gli orticelli, essendo piccoli appezzamenti di terreno coltivati occasionalmente senza strutture organizzative, non hanno il carattere di terreno agricolo secondo la definizione fornita dall'art. 2 del DLgs. 504/92 in materia di ICI. Tuttavia, mentre il presupposto impositivo dell'ICI era il "possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli", quello dell'IMU è il possesso di qualunque immobile. Ne consegue che gli orti siti in zone di pianura, non posseduti da coltivatori diretti o IAP, scontano l'imposta che, in moltissimi casi, sarà inferiore all'importo minimo dovuto al Comune (12,00 euro oppure l'importo stabilito dall'ente locale).
Ineccepibile, invece, l'assimilazione ai terreni agricoli dei terreni incolti sulla scorta della decisione della Corte di Cassazione 7369/2012. Tuttavia, i terreni incolti nei Comuni montani sono sempre esenti dall'IMU, mentre per quelli nei Comuni non montani l'IMU deve essere versata, ad eccezione dei terreni posseduti da coltivatori diretti o IAP, iscritti all'INPS.
Fonte: Notiziario Eutekne - Interrogazione parlamentare 4.5.2016 n. 5-08570
Sezione:   Autore : S.M.Perego