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17/05/2017 Totalmente deducibili le spese di formazione di importo non superiore a 10.000,00 euro S.M.Perego
17/05/2017 Approvati gli studi di settore per il 2016 S.M.Perego
17/05/2017 Totalmente deducibili le spese di vitto e alloggio addebitate dal professionista al committente S.M.Perego
17/05/2017 In arrivo i preavvisi di anomalia relative alle dichiarazioni dei redditi S.M.Perego
17/05/2017 Riviste le violazioni in tema di reverse charge S.M.Perego
17/05/2017 Denunciata alla UE la modifica dei termini di registrazione delle fatture passive S.M.Perego
19/05/2017 Anche per gli avvisi di recupero dei crediti d’imposta si può presentare l’adesione S.M.Perego
19/05/2017 Compensazione orizzontale dei crediti fiscali con il Mod. F24 non per tutti Stefano M. Perego
19/05/2017 INPS - Invariato il limite di reddito per gli assegni familiari Stefano M. Perego
19/05/2017 Nel quadro RP le nuove detrazioni per gli interventi antisismici S.M.Perego

Records 1831 to 1840 of 2397
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Titolo: Dall’1.1.2017 occorre adeguare i registri contabili dei semplificati al regime di cassa   Data : 22/12/2016
Dall’1.1.2017 occorre adeguare i registri contabili dei semplificati al regime di cassa
La modifica dell'art. 18 del DPR 600/73 disposta dalla legge di bilancio 2017 comporta la necessità di adeguare il sistema di registrazione contabile adottato finora al criterio di cassa, in quanto le registrazioni dovranno tenere conto delle date di incasso e di pagamento. Dal punto di vista contabile sono previste tre possibilità:
- l'istituzione dei nuovi registri cronologici dei ricavi e delle spese in cui tali componenti vanno annotati con riferimento alla data di incasso o di pagamento, oltre alla tenuta dei registri IVA, dei beni ammortizzabili (se tenuto), del libro del lavoro (se necessario);
- in luogo dell'istituzione dei registri cronologici, la tenuta dei registri IVA "integrati" con l'annotazione dei componenti che nell'anno non hanno avuto manifestazione finanziaria, in aggiunta agli altri registri sopra indicati; tali componenti non pagati e riscossi nell'anno dovranno essere riportati sui registri IVA relativi al periodo in cui si verifica la manifestazione finanziaria;
- la tenuta dei registri IVA con presunzione che le date di incasso dei ricavi e di pagamento delle spese coincidano con quelle di annotazione di fatture e altri documenti su tali registri, fermi gli altri registri indicati al primo punto; tale sistema risulta particolarmente semplificato rispetto a quelli precedenti, in quanto non occorre tenere nota ai fini contabili delle date di incassi e pagamenti.
Fonte: L. 11.12.2016 n. 232 (S.O. in G.U. 297 del 21.12.2016) - Il Quotidiano del Commercialista del 22.12.2016 - "Adeguamento dei registri per la contabilità semplificata" - Rivetti
Sezione:   Autore : S.M.Perego