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Data Titolo Sezione Autore
28/12/2016 Dal 2017 la dichiarazione di successione si presenta on line S.M.Perego
29/12/2016 Dall.1.1.2017 al via un nuovo criterio sia di cassa che di competenza S.M.Perego
29/12/2016 L’ICI e l’IMU per gli immobili degli enti non commerciali in alcuni casi č dovuta S.M.Perego
29/12/2016 Pubblicata la bozza per l’autodenuncia o collaborazione volontaria c.d. Voluntary disclosure S.M.Perego
28/12/2016 La cassazione interviene sui c.d. “imbullonati” S.M.Perego
28/12/2016 Istituiti i codici tributo per i controlli automatizzati dei contribuenti forfetari S.M.Perego
23/12/2016 Pubblicato il nuovo modello di dichiarazione di intento S.M.Perego
29/12/2016 I raccoglitori occasionali di tartufi soggetti a ritenuta d’imposta S.M.Perego
12/12/2016 Scadono il 31.12.2016 gli accertamenti su Unico 2012 S.M.Perego
09/12/2016 Istituito il codice tributo per la compensazione ad uso degli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato S.M.Perego

Records 1831 to 1840 of 2397
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Titolo: Dall’1.1.2017 occorre adeguare i registri contabili dei semplificati al regime di cassa   Data : 22/12/2016
Dall’1.1.2017 occorre adeguare i registri contabili dei semplificati al regime di cassa
La modifica dell'art. 18 del DPR 600/73 disposta dalla legge di bilancio 2017 comporta la necessità di adeguare il sistema di registrazione contabile adottato finora al criterio di cassa, in quanto le registrazioni dovranno tenere conto delle date di incasso e di pagamento. Dal punto di vista contabile sono previste tre possibilità:
- l'istituzione dei nuovi registri cronologici dei ricavi e delle spese in cui tali componenti vanno annotati con riferimento alla data di incasso o di pagamento, oltre alla tenuta dei registri IVA, dei beni ammortizzabili (se tenuto), del libro del lavoro (se necessario);
- in luogo dell'istituzione dei registri cronologici, la tenuta dei registri IVA "integrati" con l'annotazione dei componenti che nell'anno non hanno avuto manifestazione finanziaria, in aggiunta agli altri registri sopra indicati; tali componenti non pagati e riscossi nell'anno dovranno essere riportati sui registri IVA relativi al periodo in cui si verifica la manifestazione finanziaria;
- la tenuta dei registri IVA con presunzione che le date di incasso dei ricavi e di pagamento delle spese coincidano con quelle di annotazione di fatture e altri documenti su tali registri, fermi gli altri registri indicati al primo punto; tale sistema risulta particolarmente semplificato rispetto a quelli precedenti, in quanto non occorre tenere nota ai fini contabili delle date di incassi e pagamenti.
Fonte: L. 11.12.2016 n. 232 (S.O. in G.U. 297 del 21.12.2016) - Il Quotidiano del Commercialista del 22.12.2016 - "Adeguamento dei registri per la contabilità semplificata" - Rivetti
Sezione:   Autore : S.M.Perego