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19/05/2015 Reverse charge alcune novità della L. 190/2014 S.M.Perego
20/05/2015 Alcune novità nel quadro RS S.M.Perego
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22/05/2015 DURC on line dall'1.7.2015 S.M.Perego
22/05/2015 Studi di settore - Correttivi anticrisi S.M.Perego
22/05/2015 Terreni montani esenti da IMU S.M.Perego
27/05/2015 Correzione degli errori contenuti nella CU rilasciata dall'INPS S.M.Perego
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01/06/2015 Scade il 30.6.2015 la rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni non quotate S.M.Perego

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Titolo: L’avviamento deve essere corrisposto solo al rilascio dell’immobile   Data : 08/03/2017
L’avviamento deve essere corrisposto solo al rilascio dell’immobile
La Corte di Cassazione, con la sentenza 7.3.2017 n. 5603, ha stabilito che, in relazione alla locazione di un immobile ad uso diverso da quello abitativo, il conduttore può agire per la determinazione dell’indennità per la perdita dell’avviamento commerciale e la condanna al suo pagamento, anche nel caso in cui non abbia ancora rilasciato l'immobile in ragione del fatto che questa non gli sia stata ancora corrisposta.
Infatti, secondo i giudici, la disposizione del terzo comma dell’art. 34 L. 392/78, ove subordina l’esecuzione del rilascio alla corresponsione dell’indennità:
- implica che il concreto adempimento delle due obbligazioni (rilascio, da un lato, e pagamento dell’indennità dall’altro) debba essere contemporaneo;
- giustifica la condanna al pagamento come condizionata al rilascio, ammettendo così implicitamente la condanna condizionale.
Fonte: Cass. 7.3.2017 n. 5603 – Il Quotidiano del Commercialista del 8.3.2017 - "Condanna al pagamento dell’indennità condizionata al rilascio" - Schepis
Sezione:   Autore : S.M.Perego