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29/09/2015 Approvato lo schema di DLgs. relativo alla riforma delle sanzioni amministrative S.M.Perego
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22/01/2010 Approvazione modelli di dichiarazione news S.M.Perego
19/05/2015 Aree destinate a S.M.Perego
04/04/2018 Aree pertinenziali edificabili soggette a plusvalenza S.M.Perego
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19/11/2015 ASpI – Nuovo messaggio INPS S.M.Perego
21/12/2015 Assegno emergenziale - l’INPS fornisce le istruzioni operative S.M.Perego

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Titolo: L’avviamento deve essere corrisposto solo al rilascio dell’immobile   Data : 08/03/2017
L’avviamento deve essere corrisposto solo al rilascio dell’immobile
La Corte di Cassazione, con la sentenza 7.3.2017 n. 5603, ha stabilito che, in relazione alla locazione di un immobile ad uso diverso da quello abitativo, il conduttore può agire per la determinazione dell’indennità per la perdita dell’avviamento commerciale e la condanna al suo pagamento, anche nel caso in cui non abbia ancora rilasciato l'immobile in ragione del fatto che questa non gli sia stata ancora corrisposta.
Infatti, secondo i giudici, la disposizione del terzo comma dell’art. 34 L. 392/78, ove subordina l’esecuzione del rilascio alla corresponsione dell’indennità:
- implica che il concreto adempimento delle due obbligazioni (rilascio, da un lato, e pagamento dell’indennità dall’altro) debba essere contemporaneo;
- giustifica la condanna al pagamento come condizionata al rilascio, ammettendo così implicitamente la condanna condizionale.
Fonte: Cass. 7.3.2017 n. 5603 – Il Quotidiano del Commercialista del 8.3.2017 - "Condanna al pagamento dell’indennità condizionata al rilascio" - Schepis
Sezione:   Autore : S.M.Perego