Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
15/03/2019 INPS - definiti i parametri di calcolo per i contributi volontari per l’anno 2019 S.M.Perego
13/09/2019 Proposti incentivi sui pagamenti effettuati con moneta elettronica S.M.Perego
20/03/2019 Nuovi chiarimenti dell’AdE sulla fatturazione elettronica per i dati da trasmettere al STS S.M.Perego
20/03/2019 Approvato un nuovo Modello TR per la richiesta di rimborso trimestrale S.M.Perego
20/03/2019 Modificato il modello RLI per inserire le locazioni commerciali in cedolare secca S.M.Perego
21/03/2019 Nessuna copertura per il credito d'imposta per investimenti pubblicitari per il 2019 S.M.Perego
21/03/2019 INPS – Novità sul reddito di cittadinanza S.M.Perego
25/03/2019 Pubblicata la circolare INPS sulla rivalutazione delle pensioni per il 2019 S.M.Perego
25/03/2019 INPS Nuove modalità di presentazione della domanda per l’assegno per il nucleo familiare S.M.Perego
26/03/2019 Aggiornamento modello EAS per gli Enti non commerciali e ONLUS S.M.Perego

Records 2371 to 2380 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Una stretta all’aliquota Iva per la cessione di piante aromatiche   Data : 04/05/2017
Una stretta all’aliquota Iva per la cessione di piante aromatiche
Con la ris. 3.5.2017 n. 56, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le cessioni di piante aromatiche quali basilico, rosmarino, salvia e origano sono soggette ad aliquota IVA del 5%, purché tali prodotti, così come individuati dal n. 1-bis) della Tabella A, parte II-bis allegata al DPR 633/72, non siano ceduti unitamente ad altre tipologie di piante aromatiche.
Pertanto, sono soggette ad aliquota IVA ordinaria del 22%:
- le confezioni contenenti un misto di aromi composto sia dalle piante di cui al n. 1-bis) della Tabella citata, sia da altri tipi di piante;
- un prodotto costituito da più vasi, contenenti piante allo stato vegetativo di diversi tipi, qualora le piante soggette ad aliquota IVA del 5% non siano vendibili separatamente dalle altre.
Non rileva, a tal proposito, la circostanza che le piante soggette ad aliquota IVA ridotta siano prevalenti, in peso o in valore, rispetto agli altri tipi di piante ceduti nell'ambito della stessa confezione.
Fonte: Ris. Agenzia delle Entrate 3.5.2017 n. 56 – Il Quotidiano del Commercialista del 4.5.2017 - "Confezioni di piante aromatiche miste con aliquota IVA del 22%" - Redazione
Sezione:   Autore : S.M.Perego