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18/12/2014 Assicurazioni, contributi ed interessi passivi entro il 28 febbraio 2015 news S.M.Perego
17/12/2014 Ravvedimento operoso IMU news S.M.Perego
11/12/2014 Abolito l'obbligo di indicare in dichiarazione l'IMU dovuta news S.M.Perego
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04/12/2014 Intervista al dr. Stefano Perego news S.M.Perego
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03/12/2014 IMU terreni agricoli Decreto Ministeriale news S.M.Perego
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02/12/2014 Elenco Comuni Parzialmente Montani news S.M.Perego
02/12/2014 Elenco Comuni Totalmente Montani news S.M.Perego

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Titolo: Una stretta all’aliquota Iva per la cessione di piante aromatiche   Data : 04/05/2017
Una stretta all’aliquota Iva per la cessione di piante aromatiche
Con la ris. 3.5.2017 n. 56, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le cessioni di piante aromatiche quali basilico, rosmarino, salvia e origano sono soggette ad aliquota IVA del 5%, purché tali prodotti, così come individuati dal n. 1-bis) della Tabella A, parte II-bis allegata al DPR 633/72, non siano ceduti unitamente ad altre tipologie di piante aromatiche.
Pertanto, sono soggette ad aliquota IVA ordinaria del 22%:
- le confezioni contenenti un misto di aromi composto sia dalle piante di cui al n. 1-bis) della Tabella citata, sia da altri tipi di piante;
- un prodotto costituito da più vasi, contenenti piante allo stato vegetativo di diversi tipi, qualora le piante soggette ad aliquota IVA del 5% non siano vendibili separatamente dalle altre.
Non rileva, a tal proposito, la circostanza che le piante soggette ad aliquota IVA ridotta siano prevalenti, in peso o in valore, rispetto agli altri tipi di piante ceduti nell'ambito della stessa confezione.
Fonte: Ris. Agenzia delle Entrate 3.5.2017 n. 56 – Il Quotidiano del Commercialista del 4.5.2017 - "Confezioni di piante aromatiche miste con aliquota IVA del 22%" - Redazione
Sezione:   Autore : S.M.Perego