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Data Titolo Sezione Autore
19/09/2016 Con il modello “RR1” si presenta la domanda di riammissione alla rateizzazione dei ruoli S.M.Perego
19/09/2016 La notifica al vicino di casa è sempre nulla S.M.Perego
19/09/2016 Sul saldo IMU e TASI rileva l’agevolazione prevista per i contratti a canone concordato S.M.Perego
21/09/2016 Il comodante ha sempre titolo a detrarre le spese di ristrutturazione S.M.Perego
21/09/2016 Scade il 30 settembre la presentazione delle dichiarazioni dei redditi S.M.Perego
22/09/2016 Eliminato il taglio alle pensioni alle c.d. “Badanti Giovani” S.M.Perego
22/09/2016 Illegittimo l’accertamento da Studi di Settore nei confronti di un dipendente S.M.Perego
22/09/2016 Scade il 30 settembre la compilazione del registro dei beni ammortizzabili S.M.Perego
22/09/2016 Si estende al quinquennio precedente il riconoscimento del requisito della ruralità S.M.Perego
23/09/2016 L’intermediario che trasmette tardivamente le dichiarazioni dei redditi è soggetto a sanzioni S.M.Perego

Records 1241 to 1250 of 2397
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Titolo: L’INPS rende noti i nuovi interessi di mora   Data : 25/05/2017
L’INPS rende noti i nuovi interessi di mora
La circ. INPS 24.5.2017 n. 91 ha reso noto che la misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo di cui all'art. 30 del DPR 602/73, a decorrere dal 15.5.2017, è pari al 3,50%.
Tale percentuale è valida anche per il calcolo degli interessi di mora di cui all'art. 116 co. 9 della L. 388/2000, relativi all'applicazione delle sanzioni previste per il debito contributivo in caso di lavoro irregolare.
Fonte: Circ. INPS 24.5.2017 n. 91 – Il Quotidiano del Commercialista del 25.5.2017 - "Dal 15 maggio, al 3,5% annuo gli interessi di mora sul debito contributivo in caso di lavoro irregolare" - Redazione
Sezione:   Autore : S.M.Perego