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Data Titolo Sezione Autore
14/04/2016 L’IRAP resta sempre dovuta dagli studi associati S.M.Perego
18/04/2016 L’IVA sull’acquisto di abitazioni di nuova costruzione si detrae nel 2016 S.M.Perego
01/06/2016 L’IVA sulla cessione degli immobili ristrutturati sconta la tipologia dell’intervento S.M.Perego
10/04/2017 L’obbligo dell’assicurazione professionale si estende a tutti i professionisti S.M.Perego
11/05/2017 L’obbligo di formazione professionale deducibile fino a 10 mila euro S.M.Perego
09/05/2016 L’omessa comunicazione all’ENEA non fa decadere dalla detrazione del 65% S.M.Perego
05/02/2019 L’omessa comunicazione all'ENEA non comporta la perdita della detrazione IRPEF/IRES S.M.Perego
20/01/2017 L’omessa dichiarazione di cessazione dell’attività ai fini IVA non è più sanzionata S.M.Perego
07/03/2016 L’Omessa indicazione del canone di locazione raddoppia le sanzioni S.M.Perego
20/06/2016 L’omessa registrazione della locazione è imputabile al locatore ed al locatario S.M.Perego

Records 1241 to 1250 of 2397
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Titolo: L’INPS rende noti i nuovi interessi di mora   Data : 25/05/2017
L’INPS rende noti i nuovi interessi di mora
La circ. INPS 24.5.2017 n. 91 ha reso noto che la misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo di cui all'art. 30 del DPR 602/73, a decorrere dal 15.5.2017, è pari al 3,50%.
Tale percentuale è valida anche per il calcolo degli interessi di mora di cui all'art. 116 co. 9 della L. 388/2000, relativi all'applicazione delle sanzioni previste per il debito contributivo in caso di lavoro irregolare.
Fonte: Circ. INPS 24.5.2017 n. 91 – Il Quotidiano del Commercialista del 25.5.2017 - "Dal 15 maggio, al 3,5% annuo gli interessi di mora sul debito contributivo in caso di lavoro irregolare" - Redazione
Sezione:   Autore : S.M.Perego