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26/03/2019 La fatturazione differita segue l’emissione dello scontrino S.M.Perego
15/03/2019 Scade lunedě 18.3.2019 la tassa forfetaria annuale sui libri sociali S.M.Perego
10/06/2009 Contribuenti Minimi news Stefano M. Perego
19/05/2017 INPS - Invariato il limite di reddito per gli assegni familiari Stefano M. Perego
19/05/2017 Compensazione orizzontale dei crediti fiscali con il Mod. F24 non per tutti Stefano M. Perego
11/11/2016 Proposto lo slittamento della trasmissione telematica delle C.U. al 31 marzo Stefano M. Perego
11/10/2016 Aggiornato il Registro dei revisori con le sezioni A e B Stefano M. Perego
17/05/2017 In arrivo la cedolare secca al 21% per i Bed and breakfast Stefano M. Perego
11/10/2016 La Cassazione si pronuncia sulla possibile dichiarazione infedele Stefano M. Perego
11/10/2016 Č sempre necessario allegare la nota spese in primo grado Stefano M. Perego

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Titolo: Solo Entratel o Fisconline se il mod. F24 ha saldo zero   Data : 28/06/2017
Solo Entratel o Fisconline se il mod. F24 ha saldo zero
In vista del versamento dei saldi delle imposte e dei contributi per il periodo d'imposta 2016 e dei primi acconti relativi al periodo d'imposta 2017, entro il prossimo 30 giugno, occorre prestare attenzione alle modalità di presentazione dei modelli F24 che riportano compensazioni di crediti fiscali ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97 (c.d. compensazioni orizzontali), nonché, a seguito della conversione del DL 50/2017, ai nuovi obblighi previsti al riguardo per i titolati di partita IVA.
Questi ultimi soggetti, infatti, devono presentare i modelli F24, esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline), in relazione alla compensazione "orizzontale":
- di crediti relativi alle imposte sui redditi (IRES e IRPEF) e relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'IRAP e all'IVA (annuale o trimestrale);
- di qualsiasi importo.
Detto obbligo, altresì, è stato esteso per la presentazione dei modelli F24 riportanti compensazioni relative ai crediti d'imposta concessi a fini agevolativi, da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi. Dal suddetto obbligo, risultano, tuttavia, esclusi particolari codici tributo, riportati nel medesimo F24, che identificano l'utilizzo del credito in compensazione "verticale" o "interna", ossia con un importo a debito della stessa imposta (cfr. allegato 3 della ris. Agenzia delle Entrate 9.6.2017 n. 68).
I contribuenti non titolari di partita IVA, invece, devono utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate solo nei casi di:
- presentazione dei modelli F24 a "saldo a zero";
- utilizzo in compensazione di determinati crediti d'imposta concessi a fini agevolativi (cfr. allegato 1 della citata ris. n. 68/2017).
Fonte: DL 50_2017 – Il Quotidiano del Commercialista del 28.6.2017 - "Per gli F24 di fine giugno partite IVA solo con i canali dell’Agenzia" - Negro - Suma
Sezione:   Autore : S.M.Perego