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30/11/2016 Una stretta sull’adeguata verifica della clientela ai fini dell’antiriciclaggio S.M.Perego
30/04/2010 Unico 2010 news S.M.Perego
02/02/2009 Unico Mini news Agenzia delle Entrate
20/04/2016 UNICO SC 2016 - Nei righi da RS80 a RS88 la detrazione del 65% S.M.Perego
22/05/2018 Utilizzo dei buoni carburante con dubbi e perplessità S.M.Perego
19/05/2015 Utilizzo del credito di imposta per il riacquisto della prima casa – I chiarimenti dell’A.E. news S.M.Perego
13/04/2015 Vademecun ENEA detrazioni per riqualificazioni energetiche news S.M.Perego
18/03/2015 Validità DURC 2015 news S.M.Perego
28/12/2016 Variati i codici tributo dal 1.1.2017 per i versamenti con i modelli F24 e F24EP S.M.Perego
05/03/2015 Variazione codici tributo news S.M.Perego

Records 2381 to 2390 of 2397
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Titolo: Solo Entratel o Fisconline se il mod. F24 ha saldo zero   Data : 28/06/2017
Solo Entratel o Fisconline se il mod. F24 ha saldo zero
In vista del versamento dei saldi delle imposte e dei contributi per il periodo d'imposta 2016 e dei primi acconti relativi al periodo d'imposta 2017, entro il prossimo 30 giugno, occorre prestare attenzione alle modalità di presentazione dei modelli F24 che riportano compensazioni di crediti fiscali ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97 (c.d. compensazioni orizzontali), nonché, a seguito della conversione del DL 50/2017, ai nuovi obblighi previsti al riguardo per i titolati di partita IVA.
Questi ultimi soggetti, infatti, devono presentare i modelli F24, esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline), in relazione alla compensazione "orizzontale":
- di crediti relativi alle imposte sui redditi (IRES e IRPEF) e relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'IRAP e all'IVA (annuale o trimestrale);
- di qualsiasi importo.
Detto obbligo, altresì, è stato esteso per la presentazione dei modelli F24 riportanti compensazioni relative ai crediti d'imposta concessi a fini agevolativi, da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi. Dal suddetto obbligo, risultano, tuttavia, esclusi particolari codici tributo, riportati nel medesimo F24, che identificano l'utilizzo del credito in compensazione "verticale" o "interna", ossia con un importo a debito della stessa imposta (cfr. allegato 3 della ris. Agenzia delle Entrate 9.6.2017 n. 68).
I contribuenti non titolari di partita IVA, invece, devono utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate solo nei casi di:
- presentazione dei modelli F24 a "saldo a zero";
- utilizzo in compensazione di determinati crediti d'imposta concessi a fini agevolativi (cfr. allegato 1 della citata ris. n. 68/2017).
Fonte: DL 50_2017 – Il Quotidiano del Commercialista del 28.6.2017 - "Per gli F24 di fine giugno partite IVA solo con i canali dell’Agenzia" - Negro - Suma
Sezione:   Autore : S.M.Perego