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24/11/2015 Acconti previsionali al 30.11 soggetti a calcolo S.M.Perego
24/11/2015 I revisori legali al versamento, entro il 31.1.2016, di euro 26,00. S.M.Perego
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17/11/2015 Depenalizzati, in parte, gli obblighi di antiriciclaggio S.M.Perego
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12/11/2015 Non di comodo le società con immobili inagibili S.M.Perego
09/11/2015 Nessuna comunicazione alla P.S. se si affitta l’azienda S.M.Perego
09/11/2015 Le istanze sulla Voluntary Disclosure al Centro Operativo di Pescara S.M.Perego

Records 161 to 170 of 2397
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Titolo: Le spese di vitto e alloggio addebitate ai committenti trovano la deducibilità integrale   Data : 03/05/2018
Le spese di vitto e alloggio addebitate ai committenti trovano la deducibilità integrale
A partire dal 2017 (con effetto, per la prima volta, sul modello REDDITI 2018), le soglie di deducibilità ordinariamente applicabili alle spese di vitto e alloggio (75% dell'onere sostenuto, nei limiti del 2% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta) non si estendono ai medesimi costi se, nello stesso tempo, questi sono (art. 54 co. 5 del TUIR, modificato dall'art. 8 co. 1 della L. 81/2017, c.d. "Jobs Act autonomi"):
- sostenuti dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico;
- addebitati analiticamente in capo al committente.
In sede di compilazione del modello REDDITI PF 2018, tali oneri vanno indicati per il loro intero ammontare nella colonna 2 ("Spese addebitate analiticamente al committente") del rigo RE15, di nuova istituzione.
Fino al 2016, invece, ove le spese di vitto e alloggio fossero state sostenute dall'artista o dal professionista e addebitate analiticamente in fattura al committente:
- tali oneri sarebbero stati deducibili entro i predetti limiti;
- il rimborso avrebbe concorso integralmente alla formazione del reddito.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 3.5.2018 - "Vitto e alloggio interamente deducibili se rimborsati dal committente" - Fornero
Sezione:   Autore : S.M.Perego