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Data Titolo Sezione Autore
04/03/2016 Pubblicata in G.U. l’estensione del reverse charge a laptp, ecc. S.M.Perego
17/02/2016 Entro il 28.2.2016 la domanda di riduzione contributiva per i forfetari – Mess. INPS 26.1.2016 n. 286 S.M.Perego
17/02/2016 Garanzia Giovani alcuni chiarimenti nella circ. INPS 16.2.2016 n. 32 S.M.Perego
17/02/2016 Le spese funebri entrano nel 730 Precompilato S.M.Perego
18/02/2016 I fisioterapisti senza albo non possono costituirsi in STP S.M.Perego
18/02/2016 IMU e TASI ridotte al 50% per gli immobili concessi in comodato S.M.Perego
18/02/2016 Le spese di viaggio, vitto e alloggio in occasione di convegni e corsi, deducibili al 100% S.M.Perego
18/02/2016 Ridotte le sanzioni per tardiva trasmissione delle dichiarazioni S.M.Perego
19/02/2016 Nella dichiarazione IVA 2016 è possibile esercitare la revoca dal principio di cassa S.M.Perego
19/02/2016 Gli immobili concessi in comodato scontano l’IMU e non pagano TASI S.M.Perego

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Titolo: Le spese di vitto e alloggio addebitate ai committenti trovano la deducibilità integrale   Data : 03/05/2018
Le spese di vitto e alloggio addebitate ai committenti trovano la deducibilità integrale
A partire dal 2017 (con effetto, per la prima volta, sul modello REDDITI 2018), le soglie di deducibilità ordinariamente applicabili alle spese di vitto e alloggio (75% dell'onere sostenuto, nei limiti del 2% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta) non si estendono ai medesimi costi se, nello stesso tempo, questi sono (art. 54 co. 5 del TUIR, modificato dall'art. 8 co. 1 della L. 81/2017, c.d. "Jobs Act autonomi"):
- sostenuti dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico;
- addebitati analiticamente in capo al committente.
In sede di compilazione del modello REDDITI PF 2018, tali oneri vanno indicati per il loro intero ammontare nella colonna 2 ("Spese addebitate analiticamente al committente") del rigo RE15, di nuova istituzione.
Fino al 2016, invece, ove le spese di vitto e alloggio fossero state sostenute dall'artista o dal professionista e addebitate analiticamente in fattura al committente:
- tali oneri sarebbero stati deducibili entro i predetti limiti;
- il rimborso avrebbe concorso integralmente alla formazione del reddito.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 3.5.2018 - "Vitto e alloggio interamente deducibili se rimborsati dal committente" - Fornero
Sezione:   Autore : S.M.Perego