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15/09/2016 Super-ammortamenti vincolati ai coefficienti tabellari S.M.Perego
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01/08/2016 Le spese di sponsorizzazione libere da vincoli sui presunti ricavi S.M.Perego
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02/08/2016 Prorogato il Mod. 770_2016 - Possibile sanare le ritenute omesse entro il 15.9.2016 S.M.Perego

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Titolo: Indeducibile l’acquisto di carburante se non c’è la fattura elettronica   Data : 11/05/2018
Indeducibile l’acquisto di carburante se non c’è la fattura elettronica
L'obbligo di fatturazione elettronica si applica, a partire dall'1.7.2018, anche alle cessioni di carburante agricolo. Infatti, come ricordato nell'ambito della circ. Agenzia delle Entrate 30.4.2018 n. 8, l'obbligo in questione riguarda la generalità delle cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori per autotrazione.
L'art. 1 co. 920 della L. 205/2017 prevede l'obbligo di documentazione mediante fattura elettronica per gli acquisti di carburante per autotrazione da parte di soggetti IVA "effettuati presso impianti stradali di distribuzione", il successivo co. 922, impone il pagamento con mezzi tracciabili ai fini della deducibilità della spesa. L'obbligo di emissione della fattura elettronica riguarda anche il carburante agricolo.
Rientrano nel medesimo obbligo anche le cessioni di carburante da parte di una cooperativa di autotrasportatori che acquista il carburante all'ingrosso e lo rivende ai soci. In tal caso, se i rifornimenti sono provati da un documento di consegna, la cooperativa può emettere anche una fattura elettronica riepilogativa mensile.
La fattura elettronica può essere scartata dal Sistema di Interscambio, in questo caso si considera come non emessa.
Con il provv. 30.4.2018 n. 89757 (con cui l'Agenzia delle Entrate ha stabilito le regole tecniche per l'emissione e la ricezione delle fatture elettroniche) è stato precisato che gli obblighi di fatturazione elettronica, che, dall'1.1.2019, interesseranno tutti i soggetti passivi IVA, riguarderanno anche le note di variazione e le autofatture emesse ai sensi dell'art. 6 co. 8 del DLgs. 471/97.
L'obbligo di "digitalizzazione" dei documenti, anticipato per subappalti pubblici e carburanti per autotrazione all'1.7.2018, si applica anche alle autofatture che il cessionario/committente è tenuto ad emettere per non incorrere nella sanzione prevista dall'art. 6 co. 8 del DLgs. 471/97, secondo cui chi abbia acquistato beni o servizi, senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte dell'altro contraente, è punito con una sanzione amministrativa pari al 100% dell'imposta, con un minimo di 250,00 euro.
Al fine di non incorre nella sanzione citata, il soggetto passivo potrà compilare il file della fattura elettronica indicando nel campo "TipoDocumento" il codice TD20, nella sezione anagrafica del cedente/prestatore i dati del fornitore e in quella del cessionario/committente i propri.
La trasmissione al Sistema di Interscambio sostituisce l'obbligo di presentazione all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente per territorio.
Fonte: Allegato A Provvedimento Agenzia Entrate 30.4.2018 n. 89757 - Provvedimento Agenzia Entrate 30.4.2018 n. 89757 - Il Quotidiano del Commercialista del 11.5.2018 - "Dal 1° gennaio autofatture e note di variazione “elettroniche”" - Bilancini
Sezione:   Autore : S.M.Perego