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01/06/2016 Nel 2016 IMU e TASI al 75% sui contratti di locazione a canone concordato S.M.Perego
09/12/2016 Nel 2017 iper-ammortamento del 150% per i beni ad alto contenuto tecnologico S.M.Perego
09/12/2016 Nel 2017 parte l’IRI – l’imposta sul reddito d’impresa con aliquota del 24% S.M.Perego
16/12/2016 Nel 2017 si estende a tutta Italia il processo tributario telematico S.M.Perego
09/11/2015 Nel 730 Precompilato saranno assenti alcune spese mediche S.M.Perego
17/06/2016 Nel 770 – quadro SX - occorre riportare il c.d. “Bonus di 80 euro” S.M.Perego
28/11/2016 Nel bilancio 2016 le componenti straordinarie del 2015 devono essere riclassificate S.M.Perego
07/06/2017 Nel cassetto fiscale le comunicazioni di anomalia dei dati relativi agli studi di settore S.M.Perego
01/06/2017 Nel Ddl di conversione del DL 50/2017 anche le locazioni brevi subiscono una modifica S.M.Perego
27/09/2016 Nel decreto correttivo del Jobs act la tracciabilità dei voucher S.M.Perego

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Titolo: Indeducibile l’acquisto di carburante se non c’è la fattura elettronica   Data : 11/05/2018
Indeducibile l’acquisto di carburante se non c’è la fattura elettronica
L'obbligo di fatturazione elettronica si applica, a partire dall'1.7.2018, anche alle cessioni di carburante agricolo. Infatti, come ricordato nell'ambito della circ. Agenzia delle Entrate 30.4.2018 n. 8, l'obbligo in questione riguarda la generalità delle cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori per autotrazione.
L'art. 1 co. 920 della L. 205/2017 prevede l'obbligo di documentazione mediante fattura elettronica per gli acquisti di carburante per autotrazione da parte di soggetti IVA "effettuati presso impianti stradali di distribuzione", il successivo co. 922, impone il pagamento con mezzi tracciabili ai fini della deducibilità della spesa. L'obbligo di emissione della fattura elettronica riguarda anche il carburante agricolo.
Rientrano nel medesimo obbligo anche le cessioni di carburante da parte di una cooperativa di autotrasportatori che acquista il carburante all'ingrosso e lo rivende ai soci. In tal caso, se i rifornimenti sono provati da un documento di consegna, la cooperativa può emettere anche una fattura elettronica riepilogativa mensile.
La fattura elettronica può essere scartata dal Sistema di Interscambio, in questo caso si considera come non emessa.
Con il provv. 30.4.2018 n. 89757 (con cui l'Agenzia delle Entrate ha stabilito le regole tecniche per l'emissione e la ricezione delle fatture elettroniche) è stato precisato che gli obblighi di fatturazione elettronica, che, dall'1.1.2019, interesseranno tutti i soggetti passivi IVA, riguarderanno anche le note di variazione e le autofatture emesse ai sensi dell'art. 6 co. 8 del DLgs. 471/97.
L'obbligo di "digitalizzazione" dei documenti, anticipato per subappalti pubblici e carburanti per autotrazione all'1.7.2018, si applica anche alle autofatture che il cessionario/committente è tenuto ad emettere per non incorrere nella sanzione prevista dall'art. 6 co. 8 del DLgs. 471/97, secondo cui chi abbia acquistato beni o servizi, senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte dell'altro contraente, è punito con una sanzione amministrativa pari al 100% dell'imposta, con un minimo di 250,00 euro.
Al fine di non incorre nella sanzione citata, il soggetto passivo potrà compilare il file della fattura elettronica indicando nel campo "TipoDocumento" il codice TD20, nella sezione anagrafica del cedente/prestatore i dati del fornitore e in quella del cessionario/committente i propri.
La trasmissione al Sistema di Interscambio sostituisce l'obbligo di presentazione all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente per territorio.
Fonte: Allegato A Provvedimento Agenzia Entrate 30.4.2018 n. 89757 - Provvedimento Agenzia Entrate 30.4.2018 n. 89757 - Il Quotidiano del Commercialista del 11.5.2018 - "Dal 1° gennaio autofatture e note di variazione “elettroniche”" - Bilancini
Sezione:   Autore : S.M.Perego