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18/01/2016 Per i controlli su Unico SC del 2013 in arrivo 200 mila comunicazioni sulla PEC degli intermediari S.M.Perego
26/01/2016 Nuovi adempimenti per chi abbandona il regime dei minimi S.M.Perego
20/01/2016 Anche le spese universitarie e funebri entrano nel 730 Precompilato S.M.Perego
18/01/2016 Approvazione definitiva dei modelli IVA 2016 S.M.Perego
18/01/2016 Approvato definitivamente il 730/2016 S.M.Perego
18/01/2016 Sistema Tessera Sanitaria alcune perplessità S.M.Perego
21/01/2016 Dall’1.1.2016 per la CIGO sono competenti le strutture territoriali dell’INPS S.M.Perego
18/01/2016 Gli studi di settore on-line nel cassetto fiscale S.M.Perego
21/01/2016 Come effettuare l’accesso al regime forfetario per il 2016 S.M.Perego
15/01/2016 On-line i servizi telematici per il calcolo dei premi INAIL S.M.Perego

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Titolo: Recupero delle perdite subite con il passaggio al principio di cassa   Data : 26/10/2018
Recupero delle perdite subite con il passaggio al principio di cassa
In base alla bozza del Ddl. di bilancio 2019, le perdite dei soggetti IRPEF in contabilità semplificata ed ordinaria (art. 8 del TUIR) diverrebbero compensabili con il solo reddito d'impresa, in misura non superiore all'80% del reddito imponibile in ciascun periodo di imposta e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare. Non opererebbe, invece, alcuna limitazione temporale.
Le modifiche troverebbero applicazione dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2017 (2018).
Per i soggetti in contabilità ordinaria, il nuovo regime parrebbe applicabile anche alle perdite maturate nei periodi d'imposta anteriori al 2018 (2013-2014-2015-2016-2017) e risulterebbe già applicabile in sede di calcolo delle imposte dovute per il 2018.
Per le imprese minori, in base ad una disposizione transitoria, le perdite fiscali 2017 non compensate sarebbero computate in diminuzione dei redditi d'impresa conseguiti:
- nei periodi d'imposta 2018 e 2019, in misura non superiore al 40% dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi;
- nel periodo d'imposta 2020, in misura non superiore al 60% dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 26.10.2018 - "Anche per società di persone e imprese individuali perdite con limite dell’80%" - Corso – Rivetti
Sezione:   Autore : S.M.Perego