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07/09/2016 Abrogato il regime CFC alle società collegate S.M.Perego
05/08/2016 Abuso del diritto – Da Assonime nuova analisi sulle scissioni S.M.Perego
13/09/2016 Accatastamento nella categoria D/1 per le centrali eoliche S.M.Perego
30/03/2016 Accertamenti ai CAF da parte del Garante della privacy nel 2016 S.M.Perego
03/06/2016 Accertamenti da studi di settore nulli sul presunto consumo di caffe S.M.Perego
23/06/2016 Accertamenti mirati ai rimborsi da 730 superiori a 4.000,00 euro S.M.Perego
09/08/2019 Accertamento Certo se si omettono gli ISA S.M.Perego
03/08/2015 Accertamento induttivo illegittimo se esiste una lieve discrepanza tra la contabilità ufficiale e quella “in nero” S.M.Perego
16/07/2015 Accertati i compensi certificati dai sostituti d'imposta e dallo spesometro S.M.Perego
23/12/2016 Accessibile il credito d'imposta per i sistemi di videosorveglianza o allarme S.M.Perego

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Titolo: Recupero delle perdite subite con il passaggio al principio di cassa   Data : 26/10/2018
Recupero delle perdite subite con il passaggio al principio di cassa
In base alla bozza del Ddl. di bilancio 2019, le perdite dei soggetti IRPEF in contabilità semplificata ed ordinaria (art. 8 del TUIR) diverrebbero compensabili con il solo reddito d'impresa, in misura non superiore all'80% del reddito imponibile in ciascun periodo di imposta e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare. Non opererebbe, invece, alcuna limitazione temporale.
Le modifiche troverebbero applicazione dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2017 (2018).
Per i soggetti in contabilità ordinaria, il nuovo regime parrebbe applicabile anche alle perdite maturate nei periodi d'imposta anteriori al 2018 (2013-2014-2015-2016-2017) e risulterebbe già applicabile in sede di calcolo delle imposte dovute per il 2018.
Per le imprese minori, in base ad una disposizione transitoria, le perdite fiscali 2017 non compensate sarebbero computate in diminuzione dei redditi d'impresa conseguiti:
- nei periodi d'imposta 2018 e 2019, in misura non superiore al 40% dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi;
- nel periodo d'imposta 2020, in misura non superiore al 60% dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 26.10.2018 - "Anche per società di persone e imprese individuali perdite con limite dell’80%" - Corso – Rivetti
Sezione:   Autore : S.M.Perego