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16/03/2018 Il sisma bonus non sempre si può applicare S.M.Perego
16/03/2018 Il nuovo Spesometro si fa semestralmente senza opzioni S.M.Perego
16/03/2018 In vigore il nuovo modello telematico per le dichiarazioni di successione S.M.Perego
16/03/2018 Fatturazione elettronica dei carburanti ancora nel limbo S.M.Perego
16/03/2018 Un professionista che possiede più studi professionali paga l’IRAP S.M.Perego
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20/03/2018 Anche le cessioni gratuite nella Comunicazione dati fatture S.M.Perego

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Titolo: Chiariti i dubbi sulla cessione della detrazione per gli oneri detraibili   Data : 08/12/2018
Chiarimenti sulla cessione della detrazione per gli oneri detraibili
Con la ris. 5.12.2018 n. 84, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che le modalità da seguire per la corretta cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica e per quelli volti alla riduzione del rischio sismico sono state individuate nei rispettivi provvedimenti attuativi (provv. Agenzia delle Entrate 8.6.2017 n. 108572 e 28.8.2017 n. 165110). Al riguardo è necessario che, per gli interventi sulle parti comuni degli edifici, l'amministratore di condominio (o il condomino incaricato) effettui la comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate.
La norma non prevede regole particolari da seguire per il perfezionamento della cessione; di conseguenza, non rileva la forma utilizzata. Ai fini dell'imposta di registro, ove l'atto di cessione del credito corrispondente alla detrazione sia redatto in forma scritta, non sussiste l'obbligo di richiedere la registrazione (non sussite l'obbligo di registrazione neanche laddove l'atto di cessione rivesta la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata).
Fonte: Ris. Agenzia delle Entrate 5.12.2018 n. 84 - Il Quotidiano del Commercialista del 6.12.2018 - "Cessione del credito di eco e sisma bonus per parti comuni in forma libera" - Zeni
Sezione:   Autore : S.M.Perego