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Data Titolo Sezione Autore
10/06/2019 Per coloro che hanno optato per il regime forfetario dall’1.1.2019 non sono dovuti acconti S.M.Perego
10/06/2019 Per gli immobili locati a canone concordato IMU e TASI ridotta al 75% S.M.Perego
10/06/2019 Nuovo portale per il processo tributario telematico S.M.Perego
12/06/2019 Gli ISA sono on-line S.M.Perego
12/06/2019 Dall’INPS nuova procedura on line per il distacco transnazionale S.M.Perego
18/02/2019 Liquidazione mensile IVA soggetta agli scarti dello SdI S.M.Perego
26/06/2019 Le fatture elettroniche scontano la data dell’ultima operazione S.M.Perego
10/06/2019 Ancora modifiche ai modelli di dichiarazione – Intermediari senza pace S.M.Perego
28/06/2019 Detrazione IRPEF/IRES sulle parti comuni condominiali detraibili in percentuali alternative ai millesimi S.M.Perego
28/06/2019 In arrivo, nel cassetto fiscale del contribuente, gli avvisi di accertamento sugli Studi di settore per il triennio 2015-2016-2017 S.M.Perego

Records 2011 to 2020 of 2397
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Titolo: Chiariti i dubbi sulla cessione della detrazione per gli oneri detraibili   Data : 08/12/2018
Chiarimenti sulla cessione della detrazione per gli oneri detraibili
Con la ris. 5.12.2018 n. 84, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che le modalità da seguire per la corretta cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica e per quelli volti alla riduzione del rischio sismico sono state individuate nei rispettivi provvedimenti attuativi (provv. Agenzia delle Entrate 8.6.2017 n. 108572 e 28.8.2017 n. 165110). Al riguardo è necessario che, per gli interventi sulle parti comuni degli edifici, l'amministratore di condominio (o il condomino incaricato) effettui la comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate.
La norma non prevede regole particolari da seguire per il perfezionamento della cessione; di conseguenza, non rileva la forma utilizzata. Ai fini dell'imposta di registro, ove l'atto di cessione del credito corrispondente alla detrazione sia redatto in forma scritta, non sussiste l'obbligo di richiedere la registrazione (non sussite l'obbligo di registrazione neanche laddove l'atto di cessione rivesta la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata).
Fonte: Ris. Agenzia delle Entrate 5.12.2018 n. 84 - Il Quotidiano del Commercialista del 6.12.2018 - "Cessione del credito di eco e sisma bonus per parti comuni in forma libera" - Zeni
Sezione:   Autore : S.M.Perego