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Data Titolo Sezione Autore
28/07/2015 Nessun differimento dei versamenti periodici per la tenuta della contabilità presso terzi S.M.Perego
28/07/2015 Estensione dei termini per il ravvedimento e violazioni non contestate nell'atto impositivo S.M.Perego
28/07/2015 La sospensione feriale dei termini processuali S.M.Perego
28/07/2015 La detrazione IRPEF delle spese di recupero del patrimonio edilizio dai comodatari in assenza di un contratto di comodato registrato S.M.Perego
31/07/2015 Autotrasportatori pronta la modifica della deduzione forfetaria delle spese non documentate S.M.Perego
31/07/2015 Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) – Istruzioni e chiarimenti dall’INPS S.M.Perego
31/07/2015 Termine di presentazione dei modelli 770/2015 - Proroga al 21.9.2015 S.M.Perego
31/07/2015 Più tempo per fornire la documentazione ai controlli formali S.M.Perego
31/07/2015 Prorogato al 30.9.2015 il termine per approvare i bilanci preventivi 2015 S.M.Perego
31/07/2015 Credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo S.M.Perego

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Titolo: Con la fattura elettronica il reverse charge ha tempi stretti   Data : 13/02/2019
Con la fattura elettronica il reverse charge ha tempi stretti
L'Agenzia delle Entrate, in occasione di Telefisco 2019, ha descritto l'iter che deve seguire il destinatario di una fattura emessa in reverse charge "interno".
È possibile trasmettere al Sistema di Interscambio i dati relativi ad un altro documento (classificandolo come "TD01"), al fine di computare l'IVA del quale è debitore ai sensi dell'art. 17 co. 5 del DPR 633/72.
Il cessionario o committente provvede alla registrazione del documento sia nel registro delle fatture emesse (art. 23 del DPR 633/72) o dei corrispettivi (art. 24 del DPR 633/72) sia nel registro degli acquisti (art. 25 del DPR 633/72). La fattura è registrata entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese.
In sostanza, la norma, con la registrazione immediata nel mese o anche successivamente, ma comunque in riferimento allo stesso mese, garantisce il pagamento dell'IVA all'erario nel momento in cui essa diviene esigibile e il contestuale esercizio del diritto alla detrazione.
Fonte: Chiarimenti dell'AdE a Telefisco 2019 – Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego