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Data Titolo Sezione Autore
21/07/2016 Antiriciclaggio – Novità in arrivo sull’identificazione del titolare effettivo S.M.Perego
15/07/2016 Scade il 18.7.2016 il pagamento con maggiorazione dello 0,4% per i soggetti esclusi da studi di settore S.M.Perego
15/07/2016 L’esenzione da IMU per i terreni montani si conserva anche se più comuni si fondono S.M.Perego
18/07/2016 Al via le comunicazioni di anomalia dall’A.d.E. con possibilità di adempimento spontaneo del contribuente S.M.Perego
18/07/2016 Avanzata la richiesta di proroga alla presentazione del Mod. 770/2016 S.M.Perego
18/07/2016 Alle prestazioni socio-sanitarie e assistenziali delle cooperative sociali la nuova aliquota IVA del 5% S.M.Perego
18/07/2016 Entro il 30 luglio è possibile regolarizzare l’omessa dichiarazione IMU - TASI S.M.Perego
19/07/2016 Al via le comunicazioni di anomalia dall’A.d.E. con possibilità di adempimento spontaneo del contribuente S.M.Perego
19/07/2016 La tassazione del reddito derivante dalla cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali dipende dalla quantità S.M.Perego
19/07/2016 Entro il 31.12.2016 la contabilizzazione dei consumi effettivi per ogni singola unità immobiliare S.M.Perego

Records 321 to 330 of 2397
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Titolo: Con la fattura elettronica il reverse charge ha tempi stretti   Data : 13/02/2019
Con la fattura elettronica il reverse charge ha tempi stretti
L'Agenzia delle Entrate, in occasione di Telefisco 2019, ha descritto l'iter che deve seguire il destinatario di una fattura emessa in reverse charge "interno".
È possibile trasmettere al Sistema di Interscambio i dati relativi ad un altro documento (classificandolo come "TD01"), al fine di computare l'IVA del quale è debitore ai sensi dell'art. 17 co. 5 del DPR 633/72.
Il cessionario o committente provvede alla registrazione del documento sia nel registro delle fatture emesse (art. 23 del DPR 633/72) o dei corrispettivi (art. 24 del DPR 633/72) sia nel registro degli acquisti (art. 25 del DPR 633/72). La fattura è registrata entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese.
In sostanza, la norma, con la registrazione immediata nel mese o anche successivamente, ma comunque in riferimento allo stesso mese, garantisce il pagamento dell'IVA all'erario nel momento in cui essa diviene esigibile e il contestuale esercizio del diritto alla detrazione.
Fonte: Chiarimenti dell'AdE a Telefisco 2019 – Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego