Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
08/03/2017 Spese compensate di giudizio se si richiede la rottamazione dei ruoli S.M.Perego
08/03/2017 Voucher - Nuove caselle di posta elettronica attive dal 7.3.2017 S.M.Perego
09/03/2017 INPS – Nuova classificazione dei datori di lavoro S.M.Perego
09/03/2017 Pubblicate le disposizioni attuative per accedere al regime dei neo domiciliati S.M.Perego
09/03/2017 La rendicontazione delle imprese multinazionali trova i sui chiarimenti in un D.M. S.M.Perego
09/03/2017 Permangono dubbi sul differimento del versamento del saldo IVA 2016 S.M.Perego
09/03/2017 Rottamabili solo i ruoli relativi a sanzioni S.M.Perego
09/03/2017 La rottamazione dei ruoli regionali lede l’autonomia tributaria delle Regioni S.M.Perego
09/03/2017 Ancora da definire l’utilizzo dei nuovi ISA (Indici Sintetici di Affidabilità fiscale) S.M.Perego
10/03/2017 Le spese di formazione professionale deducibili sino a 10 mila euro S.M.Perego

Records 1641 to 1650 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: INPS - Aumentano i contributi retributivi per il lavoro domestico   Data : 13/02/2019
INPS - Aumentano i contributi retributivi per il lavoro domestico
Con la circ. 1.2.2019 n. 16, l'INPS ha comunicato gli importi dei contributi dovuti per l'anno 2019 per i lavoratori domestici, calcolati in virtù della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati nel biennio 2017-2018 pari all'1,1%, su nuove fasce di retribuzione.
Prima di passare all'esposizione tabellare dei valori contributivi con decorrenza dall'1.1.2019 al 31.12.2019 (comprensivi della quota a carico del lavoratore) e alla ripartizione delle aliquote assicurative e previdenziali (FPLD, ASpI, CUAF, ecc.), l'Istituto previdenziale conferma innanzitutto l'applicazione degli esoneri previsti dall'art. 120 della L. 388/2000 (con decorrenza 1.2.2001) e di quelli istituiti dall'art. 1 co. 361 e 362 della L. 266/2005 (con decorrenza 1.1.2006), nonché la minore aliquota dovuta per l'ASpI dai datori di lavoro soggetti al contributo Cassa Unica Assegni familiari (contributo CUAF).
Viene infine confermato il contributo addizionale pari all'1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale), introdotto dall'art. 2 co. 28 della L. 92/2012 a carico dei datori di lavoro per i rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati per ragioni diverse dalla sostituzione di lavoratori assenti.
Fonte: Circolare INPS 1.2.2019 n. 16 - Il Quotidiano del Commercialista del 7.2.2019 - "Nuove fasce di retribuzione per i contributi di colf e badanti" – Quintavalle

Sezione:   Autore : S.M.Perego