Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
28/09/2015 Non sempre è necessario comunicare il luogo di conservazione delle fatture elettroniche S.M.Perego
10/10/2016 Non sempre esclusi da IRPEF gli immobili concessi in comodato S.M.Perego
13/03/2017 Non sempre il mediatore immobiliare risponde del proprio operato S.M.Perego
24/09/2015 Non sempre la plusvalenza da cessione di immobili rileva nel reddito d’impresa S.M.Perego
06/12/2017 Non sempre obbligatorio erogare la formazione di base e trasversale all’apprendista S.M.Perego
10/06/2016 Non sempre soggetti ad IMU gli impianti fotovoltaici su edifici S.M.Perego
29/06/2016 Non si decade dal beneficio “Prima casa” se i requisiti sono in capo ad un solo coniuge S.M.Perego
07/03/2017 Non si è trattato di proroga l’invio entro il 3.3.2017 della dichiarazione annuale IVA S.M.Perego
25/10/2016 Non si perde il credito sulle dichiarazioni integrative presentate entro i termini di accertamento S.M.Perego
28/09/2015 Non si perdono le agevolazioni prima casa anche se il trasferimento della residenza non avviene entro 18 mesi S.M.Perego

Records 1641 to 1650 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: INPS - Aumentano i contributi retributivi per il lavoro domestico   Data : 13/02/2019
INPS - Aumentano i contributi retributivi per il lavoro domestico
Con la circ. 1.2.2019 n. 16, l'INPS ha comunicato gli importi dei contributi dovuti per l'anno 2019 per i lavoratori domestici, calcolati in virtù della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati nel biennio 2017-2018 pari all'1,1%, su nuove fasce di retribuzione.
Prima di passare all'esposizione tabellare dei valori contributivi con decorrenza dall'1.1.2019 al 31.12.2019 (comprensivi della quota a carico del lavoratore) e alla ripartizione delle aliquote assicurative e previdenziali (FPLD, ASpI, CUAF, ecc.), l'Istituto previdenziale conferma innanzitutto l'applicazione degli esoneri previsti dall'art. 120 della L. 388/2000 (con decorrenza 1.2.2001) e di quelli istituiti dall'art. 1 co. 361 e 362 della L. 266/2005 (con decorrenza 1.1.2006), nonché la minore aliquota dovuta per l'ASpI dai datori di lavoro soggetti al contributo Cassa Unica Assegni familiari (contributo CUAF).
Viene infine confermato il contributo addizionale pari all'1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale), introdotto dall'art. 2 co. 28 della L. 92/2012 a carico dei datori di lavoro per i rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati per ragioni diverse dalla sostituzione di lavoratori assenti.
Fonte: Circolare INPS 1.2.2019 n. 16 - Il Quotidiano del Commercialista del 7.2.2019 - "Nuove fasce di retribuzione per i contributi di colf e badanti" – Quintavalle

Sezione:   Autore : S.M.Perego