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Data Titolo Sezione Autore
13/10/2016 Impossibile replicare la detrazione IRPEF sulle spese di ristrutturazione S.M.Perego
13/10/2016 Lo scomputo delle perdite può avvenire solo telematicamente S.M.Perego
13/10/2016 Entro il 29.12 la dichiarazione tardiva si può sanare con il versamento di €. 25,00 S.M.Perego
13/10/2016 La dichiarazione infedele si sana con il versamento di €. 27,78 entro 90 giorni S.M.Perego
13/10/2016 Non rileva l’utilizzo di beni strumentali costosi per l’esclusione da IRAP S.M.Perego
14/10/2016 Dubbi sul “ne bis in idem” tra sanzione penale e amministrativa S.M.Perego
14/10/2016 Al via le istanze sulla classificazione tariffaria delle merci - Decisioni ITV e IVO S.M.Perego
14/10/2016 L’omesso versamento IVA periodico passa per il ravvedimento operoso S.M.Perego
14/10/2016 La cessione d'azienda con riserva della proprietà può comportare plusvalenze e/o minusvalenze S.M.Perego
17/10/2016 Escluse dalla determinazione del plafond le vendite presso i duty free S.M.Perego

Records 1321 to 1330 of 2397
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Titolo: Ripristinato L’obbligo delle ritenute per lavoro dipendente e assimilato per i soggetti forfetari   Data : 03/05/2019
 Ripristinato L’obbligo delle ritenute per lavoro dipendente e assimilato per i soggetti forfetari
Per effetto dell'art. 6 del DL 34/2019, i contribuenti che applicano il regime forfetario (ex L. 190/2014) devono operare le ritenute di cui agli arttt. 23 e 24 del DPR 600/73 sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi a questi assimilati (art. 1 co. 69 della L. 190/2014).
L'obbligo di ritenuta opera con effetto dall'1.1.2019. L'ammontare delle ritenute relative alle somme già corrisposte alla data di entrata in vigore del DL 34/2019 (ossia, alle somme corrisposte fino al 30.4.2019) è trattenuto in tre rate mensili di uguale importo, a valere sulle retribuzioni corrisposte a partire dal terzo mese successivo a quello della medesima data di entrata in vigore, e versato nei termini di cui all'art. 8 del DPR 602/73, ossia entro i primi 15 giorni del mese successivo a quello in cui è stata operata la ritenuta.
Invece, resta confermata la facoltà di operare le ritenute fiscali sulle altre somme (es. compensi per prestazioni occasionali, provvigioni).
Fonte: DL 34/2019 (c.d. DL "crescita") – Notiziario Eutekne

Sezione:   Autore : S.M.Perego