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Data Titolo Sezione Autore
17/05/2016 La detrazione del 65% spetta al 100% se la società di leasing ha pagato il fornitore S.M.Perego
28/07/2015 La detrazione IRPEF delle spese di recupero del patrimonio edilizio dai comodatari in assenza di un contratto di comodato registrato S.M.Perego
21/11/2016 La detrazione IRPEF per gli interventi di recupero edilizio spetta anche con bonifico incompleto S.M.Perego
15/03/2019 La detrazione IVA delle fatture elettroniche differite rientra nel mese di emissione S.M.Perego
17/01/2018 La detrazione IVA sugli acquisti per le fatture tardive ancora da chiarire S.M.Perego
26/01/2016 La detrazione per interventi sulle parti comuni compete a chi ha effettivamente sostenuto la spesa S.M.Perego
21/10/2016 La dichiarazione annuale IVA si trasforma in trimestrale S.M.Perego
06/12/2016 La dichiarazione di non detenzione dell'apparecchio televisivo ha scadenza annuale S.M.Perego
28/07/2016 La dichiarazione IMU tardiva si può presentare entro il 22 agosto 2016 S.M.Perego
28/07/2016 La dichiarazione IMU tardiva si può presentare entro il 22 agosto 2016 S.M.Perego

Records 1321 to 1330 of 2397
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Titolo: Ripristinato L’obbligo delle ritenute per lavoro dipendente e assimilato per i soggetti forfetari   Data : 03/05/2019
 Ripristinato L’obbligo delle ritenute per lavoro dipendente e assimilato per i soggetti forfetari
Per effetto dell'art. 6 del DL 34/2019, i contribuenti che applicano il regime forfetario (ex L. 190/2014) devono operare le ritenute di cui agli arttt. 23 e 24 del DPR 600/73 sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi a questi assimilati (art. 1 co. 69 della L. 190/2014).
L'obbligo di ritenuta opera con effetto dall'1.1.2019. L'ammontare delle ritenute relative alle somme già corrisposte alla data di entrata in vigore del DL 34/2019 (ossia, alle somme corrisposte fino al 30.4.2019) è trattenuto in tre rate mensili di uguale importo, a valere sulle retribuzioni corrisposte a partire dal terzo mese successivo a quello della medesima data di entrata in vigore, e versato nei termini di cui all'art. 8 del DPR 602/73, ossia entro i primi 15 giorni del mese successivo a quello in cui è stata operata la ritenuta.
Invece, resta confermata la facoltà di operare le ritenute fiscali sulle altre somme (es. compensi per prestazioni occasionali, provvigioni).
Fonte: DL 34/2019 (c.d. DL "crescita") – Notiziario Eutekne

Sezione:   Autore : S.M.Perego